Lexitor: dopo Torino e Milano anche il Tribunale di Savona ne sancisce la sua efficacia. Solo nell’ultimo mese abbiamo assistito a pronunce di tre diversi tribunali.
Dopo il Tribunale di Torino, che ha condannato la Santader, seguito da quello di Milano che con tre ordinanze gemelle ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino ad aprile 2020, nei giorni scorsi il tribunale di Savona, richiamando la sentenza del Tribunale di Torino dell’aprile 2020, ha confermato l’obbligo di restituzione della quota parte non goduta in caso di anticipata estinzione del quinto finanziamento.
In particolare, ha affermato che la distinzione tra voci up front e recurring non ha più ragione d’essere perché è stata superata dalla pronuncia della sentenza Lexitor che ha sancito che tutti i costi sostenuti in sede contrattuale sono soggetti a rimborso e non già solo quelli a maturazione differita.
La sentenza si sofferma anche su un altro rilievo sollevato dagli istituti bancari in sede giudiziale: la non applicabilità della pronuncia Lexitor.
Sul punto, il Tribunale ha confermato alcuni elementari principi di diritto relativi alla natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia, così come più volte riconosciuto dalla Cassazione.
Dunque, l’art. 125 sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE, alla stregua delle indicazione fornite dalla Corte di Giustizia e, sottolinea il Tribunale, l’obbligo di interpretazione conforme incombe su tutti gli organi degli stati membri, ivi compresi quelli giurisdizionali.
L’enucleazione di tali principi sembra essere di una ovvietà disarmante, eppure essi necessitano ancora oggi di un puntuale riconoscimento in sede giudiziaria posto che le banche, al fine di chiedere la disapplicazione della sentenza Lexitor, stanno provando in tutti modi a far passare l’idea che la pronuncia della Corte di Giustizia Europea non abbia alcuna efficacia nel nostro ordinamento, come se il principio del primato del diritto comunitario fosse un feticcio culturale senza implicazioni e non già, come in effetti lo è, il riconoscimento del valore di superiorità del diritto comunitario rispetto ai diritti nazionali nonché uno dei principi cardine del diritto europeo.
Tornando alla sentenza del Tribunale di Savona, c’è da rilevare che il Giudice non si limita a richiamare le motivazioni del collega di Torino. Va oltre. Ribadito il dovere di restituire quanto illegittimamente trattenuto, la sentenza chiarisce, sia pur implicitamente, che il criterio da applicare per il calcolo delle somme è quello del pro rata temporis e non già quello della curva degli interessi, così come indicato dal Collegio di Coordinamento dell’ABF.
Quest’ultimo, infatti, con la decisione n. 26525/2019, anche per lenire le conseguenze derivanti dall’applicazione della Lexitor nei confronti degli istituti di credito, pur riconoscendo integralmente la pronuncia europea, ha mantenuto la differenza tra le spese up front e quelle recurring ai fini del criterio da applicare, riservando il pro rata temporis per le voci di costo a maturazione differita e introducendo il criterio della curva degli interessi per le voci up front.
In buona sostanza, per limitare gli importi da restituire in seguito alla estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, l’ABF ha indicato un criterio di calcolo – la curva degli interessi – più favorevole per le banche e meno per i consumatori.
Il Giudice di Savona ha invece riconosciuto che, venendo meno la distinzione tra voci up front e voci recurring, il criterio da applicare è unico ed è quello del pro rata temporis.
Dunque, per un contratto che prevede commissioni per 2.000 euro, nel caso in cui lo si estinguesse anticipatamente dopo aver pagato la metà delle rate del piano di ammortamento, si maturerebbe il diritto ad ottenere circa 1.000 euro di rimborso.
Questa pronuncia rappresenta un’altra importante tappa nel percorso di riconoscimento dei principi della Lexitor e rende ancor più flebile il lamento, ingiustificato, delle banche.
Qui trovi la sentenza da leggere e scaricare:
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