Estinzione anticipata prestiti: condanna per Compass, Futuro e Agos

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Ancora un riconoscimento a favore dell’applicabilità della sentenza Lexitor. Con tre provvedimenti in via d’urgenza, grazie a Movimento Consumatori, il Tribunale di Milano ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino ad aprile 2020.

Le tre finanziarie hanno sostenuto l’inapplicabilità della sentenza della Corte di giustizia per tutte le estinzioni anticipate precedenti al 5 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia aveva emanato una circolare con la quale gli intermediari venivano invitati ad adeguarsi alla sentenza Lexitor. Il tribunale di Milano ha ribadito pertanto il comportamento illegittimo delle tre società, da ritrovarsi proprio nella riduzione dei soli costi recurring, connessi ad attività destinate a svolgersi nel corso dell’intero rapporto e non del costo totale del credito comprensivo delle spese fisse, di istruttoria finanziate, dei costi up-front o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori prima della data del 4 dicembre 2019. Le ordinanze, che fanno seguito a quella emanata dal tribunale di Torino lo scorso settembre che ha portato alla condanna di Santander, potranno apportare significativi benefici ai consumatori. 

L’ordinanza ha imposto la pubblicazione del dispositivo sul Corriere della Sera, Il Mattino, Il Messaggero, Il sole 24 ore, con dimensioni non inferiori ad una pagina, anche ex art. 120 c.p.c. Si consolida in tal modo l’orientamento giudiziale sul tema, che si va ad affiancare alle numerose decisioni dei collegi dell’ABF che dispongono il diritto al rimborso per tutti i costi sostenuti dal cliente in sede di stipula.

Per quest’ultimi si registra, tuttavia, un atteggiamento di sfida da parte delle finanziarie nei confronti di Bankitalia attraverso la decisione di non adempiere alle statuizioni arbitrali. Sarà dunque necessaria un’ulteriore presa di posizione da parte dell’organo di vigilanza perché, diversamente, verrebbe esautorata la funzione di controllo che le è demandata. 

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