Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato sul tema sollevato dalla sentenza della CGUE dell’11 settembre 2019, c.d. “Lexitor”, con la quale è stato disposto che, in seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Ed invero, proprio i costi up front, ovvero non legati alla durata del contratto di finanziamento, sino a questo momento non sono mai stati riconosciuti da parte dell’ABF sul presupposto secondo il quale trattandosi di costi relativi ad attività preliminari alla conclusione del contratto non potevano essere oggetto di rimborso.
In considerazione della natura vincolante delle sentenze della CGUE per il giudice nazionale, il Collegio di Coordinamento ha accolto il principio espresso disponendo che la ripetibilità dei costi up-front opera con riferimento ai nuovi ricorsi e a quelli tutt’ora pendenti.
In altri termini, le Banche e le finanziarie dovranno restituire la quota parte delle spese istruttorie e di intermediazione.
Ma quale sarà il criterio da applicare per la quantificazione?
È d’uopo evidenziare che se per un verso è stato accolto (e non poteva essere diversamente) il principio sul diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, per altro verso il Collegio di Coordinamento ha suggerito, in assenza di una indicazione sul punto da parte della CGUE, di applicare il medesimo criterio degli interessi corrispettivi con riferimento ai costi up front in luogo del criterio “pro rata temporis” applicato con riferimento alle voci di costo legate alla durata del contratto (“recurring”).
Il metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi appare, tuttavia, un punto di mediazione tra i consumatori e le finanziarie, posto che ciò comporterà rimborsi di importi ben inferiori rispetto a quelli ai quali si perverrebbe in applicazione del calcolo pro rata temporis.
Si deve riconoscere, tuttavia, il merito al Collegio di Coordinamento di aver chiarito con nettezza i principi ai quali ci si dovrà adeguare d’ora in poi tra cui sia il diritto alla restituzione dei costi e sia l’applicabilità rapporti giuridici sorti anteriormente alla data della sentenza della CGUE.
Poiché, nonostante il chiaro tenore letterale delle disposizioni in tema di primato del diritto comunitario ed efficacia delle sentenze della CGUE, in seguito all’11 settembre 2019, gli istituti finanziari hanno negato il rimborso sul presupposto che la sentenza non avrebbe avuto efficacia nel nostro diritto interno.
In conclusione, la decisione del Collegio di Coordinamento avrà importanti ripercussioni nei rapporti tra consumatori e finanziarie obbligando quest’ultime ad adeguare i nuovi contratti al dettato normativo così come interpretato dalla CGUE e a rimborsare voci di costo tra cui le spese istruttorie e le spese di intermediazione.
Qui il testo della pronuncia