CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. “IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CREDITO LA BANCA DEVE RIMBORSARE TUTTI I COSTI”

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza dell’11 settembre 2019, nella causa C-383/18, si è espressa sull’interpretazione dell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, con riferimento ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE. La pronuncia trae origine dalla controversia avente per oggetto la conclusione di tre contratti di credito al consumo tra un consumatore e tre istituti bancari.
Ciascuno dei contratti prevedeva il versamento all’istituto di credito di una commissione (c.d. up front) il cui importo non dipendeva dalla durata del contratto stesso.


Il giudice del rinvio si è chiesto se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest’ultimo riguardava anche i costi indipendenti dalla durata del contratto.
Ed invero, la Corte ha statuito che “l’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore, ovvero, sia i costi c.d. up front che i costi c.d. recurring”.
Che cosa significa tutto ciò?
D’ora in poi, le Banche e gli istituti finanziari saranno tenuti a restituire, in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (sia esso un prestito, un mutuo o una cessione del quinto), tutte le spese sostenute, ivi incluse le spese istruttorie e quelle di intermediazione, per la quota parte non goduta.


Si tratta di una decisione molto importante che dopo tanti anni chiarisce il tenore letterale dell’art. 125 – sexies del TUB e finalmente riconosce ai consumatori il pieno diritto di ottenere quanto spetta loro.

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