Cessione del quinto rinegoziata: il Giudice di Pace di Torino riconosce al consumatore oltre 7.000 euro di rimborsi

Un’importante sentenza è stata resa dal Giudice di Pace di Torino in materia di rimborso dei costi sostenuti dal consumatore a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento.

La causa ha riguardato un’azione giudiziaria nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A., in relazione a quattro finanziamenti con cessione di quote della retribuzione, successivamente estinti anticipatamente. A seguito dell’estinzione, la Banca aveva riconosciuto solo una parte delle somme che, secondo la prospettazione difensiva, dovevano essere restituite al cliente.

La questione sottoposta al Giudice riguardava, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso non soltanto dei costi cosiddetti “recurring”, ma anche di quelli qualificati come up front, oltre alla corretta modalità di calcolo della riduzione del costo complessivo del credito.

Con la sentenza n. 1897/2026, pubblicata il 10 agosto 2026, il Giudice di Pace di Torino ha accolto le domande proposte nell’interesse del consumatore, dichiarando la nullità parziale delle clausole contrattuali che escludevano o limitavano il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata. Il Giudice ha ritenuto applicabili i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota sentenza Lexitor, riconoscendo il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito senza una distinzione tra costi “up front” e “recurring”.

Nel caso concreto, applicando il criterio del pro rata temporis, il Giudice ha accertato che Santander Consumer Bank S.p.A. doveva ancora corrispondere al consumatore la somma complessiva di € 7.159,47, oltre agli interessi previsti dalla sentenza.

La pronuncia assume particolare interesse anche perché ribadisce che, in presenza di un finanziamento estinto anticipatamente, le clausole contrattuali che escludano la restituzione di determinate componenti di costo non possono impedire l’esercizio dei diritti riconosciuti al consumatore dalla normativa applicabile.

Chiunque abbia estinto anticipatamente un finanziamento, in particolare un finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento, ha diritto alla restituzione di una parte dei costi e degli interessi relativi al periodo non goduto.

La verifica, tuttavia, deve essere effettuata caso per caso, attraverso l’esame del contratto, del piano di ammortamento, della documentazione relativa all’estinzione e dei rimborsi già effettuati dall’istituto finanziario.

(Visualizza la sentenza qui: depositoMinutaSentenzaSemplificata (80)_redacted)

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