Cassazione n. 17033/2025: la quietanza liberatoria è inefficace

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La Corte di Cassazione, Sez. II, con la sentenza del 25 giugno 2025 n. 17033, ha affermato che la quietanza rilasciata «a saldo» costituisce una mera dichiarazione di scienza e non un atto di rinuncia o di transazione, salvo che sia dimostrata – nel testo o mediante elementi esterni – una volontà inequivoca di abdicare ai propri diritti.

Un avvocato, dopo aver emesso nel 2009 una fattura di 3.500 €, recante l’annotazione «a saldo», ha domandato ulteriori compensi in forza di una scrittura privata del 2008 che subordinava il pagamento all’esito favorevole di un ricorso ex lege n. 89/2001 (legge Pinto).
Il Tribunale di Forlì ha respinto la domanda, ritenendo preclusiva la quietanza; la Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l’ordinanza e rinviato per nuovo esame, rilevando l’errore di diritto commesso dal giudice di merito.

Nel contenzioso relativo agli oneri connessi ai contratti di cessioni del quinto dello stipendio, è prassi di alcune finanziarie far sottoscrivere al consumatore, in sede di estinzione anticipata, il conteggio estintivo e una quietanza liberatoria che dichiara estinto il rapporto e obbliga i a dichiarare di non pretendere alcuna somma in più rispetto a quella – parziale rispetto al dovuto – offerta dalla finanziaria così impedendo loro, una volta analizzato il contratto di finanziamento, di ottenere quanto dovuto.

Lo scopo è impedire successive azioni di ripetizione di commissioni, spese amministrative o premi assicurativi non dovuti. La sentenza in esame svuota tale automatismo: salvo prova di una transazione chiara e consapevole, la quietanza non estingue il credito residuo e non osta alla richiesta di restituzione degli importi illegittimamente trattenuti.

Il principio ora ribadito rende la quietanza liberatoria inidonea a produrre effetti estintivi in assenza di una volontà abdicativa espressa; ne consegue che il consumatore può recuperare le somme corrisposte in eccesso su una cessione del quinto estinta anticipatamente, anche se ha firmato un conteggio estintivo con quietanza liberatoria.

L’onere di dimostrare l’effetto liberatorio grava sull’intermediario che lo invoca: solo clausole transattive, specifiche e non ambigue potranno validamente precludere le pretese future.

Qui la sentenza

cass-civ-sez-ii-sent-data-ud-03-04-2025-25-06-2025

Articolo redatto dagli avv.ti  Fabrizio Monopoli e Claudio Carella

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