Estinzione anticipata di una cessione del quinto: il Giudice di Roma ha emesso una nuova pronuncia a favore della “Lexitor”. Si tratta dunque di un nuovo tassello nel percorso di una corretta interpretazione della direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010 che ribadisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, inclusi tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli maturati successivamente.
Nel caso in questione, il Giudice di Pace ha chiarito che la sentenza Lexitor “ha natura dichiarativa e le sue conseguenze investono anche i contratti stipulati in data anteriore alla pronuncia della stessa, per cui il diritto al rimborso deve estendersi a tutti rapporti “non esauriti”, cioè a tutti i rapporti per i quali non sia intervenuta prescrizione, decadenza o passaggio in giudicato di sentenze inerenti l’estinzione anticipata“.
Il Giudice di Pace, in linea con l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza sul tema, ha dunque ribadito che l’efficacia della sentenza della CGUE non riguarda solo i rapporti successivi ma contempla anche quelli antecedenti. Dunque sono illegittimi i dinieghi alle richieste di rimborso da parte degli istituti finanziari con riferimento ai contratti estinti anticipatamente prima della pronuncia Lexitor.
Nel caso in questione IBL Banca, dopo aver negato il rimborso, è stata condannata alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento estinto anticipatamente nel maggio 2011 e quindi alla restituzione della somma di 3.885,92 euro, oltre alle spese del giudizio. Il consumatore, difeso dagli avvocati Giorgia Fieramosca e Gaetano Di Fluri ha dunque ottenuto il rimborso delle somme per estinzione anticipata del finanziamento.
Ricordiamo che in base alla Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48, ‘il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’.
L’art. 125 sexies TUB dispone, a sua volta, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Il dato normativo è chiaro così come le pronunce che si sono susseguite nel corso dell’ultimo anno e mezzo tuttavia si nota come, purtroppo, molte banche non procedono al rimborso se non in forza di una decisione giudiziale che comporta pertanto l’azione di un procedimento civile da parte dei consumatori.
Sarebbe sufficiente che le finanziarie, così come richiesto con forza da Bankitalia e dai consumatori, adempiano ad un diritto sacrosanto: la restituzione degli oneri qualora gli stessi non siano goduti in seguito della anticipata estinzione di un finanziamento.
Qui la sentenza in pdf: