ll Giudice di Pace di Roma, con la recentissima sentenza n. 23238/2021 del 25.10.2021, ha condannato una finanziaria al rimborso in favore del consumatore di tutte le voci di costo indicate nel contratto, ivi comprese quelle che lo stesso considerava irripetibili invocando la recente modifica apportata all’art. 125 sexies TUB, dal D.L n. 27/2021, c.d. Sostegni Bis.
In tal modo il Giudicante ha confermato che anche per i contratti più risalenti, nella specie si trattava di un contratto stipulato nel 2014, deve applicarsi il principio della nota sentenza Lexitor secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito.
Sul punto, infatti, il Giudice di Pace di Roma, uniformandosi ai recenti orientamenti in materia, ha affermato che “il quadro normativo, per come rappresentato e interpretato dalla CGUE, non può ritenersi superato dalla recente norma di cui all’art. 11 octies comma 1 D.L. 2505.2021 n.73 convertito in L. 23.07.2021 n.106, che ha sostituito l’art. 125 sexies TUB, dovendo escludere che una norma interna possa superare i principi espressi dalla CGUE”.
Ne deriva che il novellato art. 125 sexies TUB, nella parte in cui per i vecchi contratti, richiamando le disposizioni di Banca d’Italia, vuole far rivivere la distinzione tra costi recurring e up front, deve essere sempre disapplicato per palese contrasto con il sistema della gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano.
Tant’è che, come ampiamente riportato su questo blog, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 novembre 2021, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per contrasto con gli arti. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.
Qui il testo della pronuncia
SENTENZA 22238 21 GDP ROMA DRSSA TROVATO