Dopo la sentenza del Tribunale di Savona, giunge dal GdP di Torino la seconda pronuncia sulla corretta interpretazione del novellato art. 125 sexies, 2 comma, introdotto nel nostro ordinamento con la l. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73 del 2021 (D.L. Sostegni bis), secondo la quale, nonostante la riformulazione di tale articolo, è comunque illegittimo il contratto che esclude la rimborsabilità di tutti i costi connessi al finanziamento.
Questo è quanto è stato affermato dal Giudice di Pace di Torino con sentenza n. 2261/2021 depositata il 20 settembre 2021.
Nel caso specifico, il consumatore, in seguito all’estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, stipulato nel 2014, citava in giudizio l’Istituto di credito chiedendo la restituzione di tutti i costi posti a suo carico, con richiamo all’applicabilità della sentenza Lexitor del 11/09/2019.
Il Giudicante ha affermato che al momento dell’introduzione del giudizio (17 dicembre 2020) al contratto di cessione del quinto in questione, sottoscritto nel 2014, si applicava il disposto dell’art. 125 – sexies T. U.B, come novellato dal d.lgs n.141/2010, entrato in vigore prima della stipulazione del contratto il quale stabiliva che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” .
Il GdP di Torino aggiunge, inoltre, che tale articolo “non introduceva nell’ordinamento una disciplina completamente innovativa rispetto a quella preesistente, ma riprendeva, al contrario, il disposto dell’ art. 8 della direttiva 87/102/CEE ai sensi del quale “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito” e in “conformità delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Per questi motivi, ritiene indubbio il diritto del cliente ad estinguere anticipatamente il finanziamento nonché ad ottenere il conseguente rimborso di tutti i costi accessori correlati alla stipula del contratto.
Questo perché il Giudicante reputa applicabile al caso di specie anche la sentenza 11.09.2019 emanata dalla CGUE che, come ormai noto, ha sancito il diritto per cui il contraente ha diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi connessi alla stipula del contratto cioè sia dei costi legati alla durata del contratto, c.d. recurring, che i costi sostenuti una tantum o up front, sostenuti cioè per la stipulazione del contratto.
Specificando sul punto che la nuova formulazione dell’articolo 125 sexies T.U.B. introdotto a far data dal 24/07/2021 non può portare a conclusioni diverse .
Difatti, tale legge ha modificato in aderenza alla sentenza Lexitor il testo dell’art. 125 sexies TUB, che disciplina il rimborso in caso di estinzione anticipata, e dall’altro lato, ha stabilito, al comma 2, che il nuovo testo dell’art. 125 sexies si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi dopo la entrata in vigore della legge di conversione.
Se ci si fermasse all’interpretazione di quanto sin qui stabilito sembrerebbe che il legislatore abbia voluto delimitare i confini temporali dell’applicabilità della Lexitor ai soli contratti stipulati successivamente alla L. 106/2021.
Ma quello che sfugge agli intermediari, ed è il punto su cui si è soffermato maggiormente il GDP di Torino è che il secondo comma dell’articolo in questione continua precisando che “ Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca D’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, richiamate interamente nella decisione.
Pertanto, conclude il Giudicante, se il contratto di finanziamento esclude il rimborso per tutti i costi ad esso connessi in caso di estinzione anticipata dovrà considerarsi illegittimo sia alla luce delle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia che del novellato articolo 125 sexies T.U.B., comma 2, che richiama espressamente tali disposizioni.
La nuova formulazione dell’art. 125 sexies non sembra ammettere altre interpretazioni e ne deriva che si può affermare con sufficiente certezza che questo sarà l’orientamento dominante della giurisprudenza sui “vecchi” contratti.
Qui la sentenza del Giudice di Pace di Torino.
Dott.ssa Antonella Grassi