Lexitor: una nuova pronuncia ne sancisce l’efficacia. Il Tribunale di Savona, con sentenza n.180/2021 del 06.03.2021, Giudice Alberto Princiotta, ha confermato ancora una volta l’obbligo di restituzione della quota parte non goduta in caso di anticipata estinzione del quinto del finanziamento.
In particolare, facendo riferimento alla sua pronuncia del 14.11.2020 (Tribunale di Savona, n.698), ha affermato che la distinzione tra voci up front e recurring non ha ragione d’essere perché è stata superata dalla pronuncia della sentenza Lexitor che ha sancito che tutti i costi sostenuti in sede contrattuale sono soggetti a rimborso e non già solo quelli a maturazione differita.
Il Tribunale ha riconfermato alcuni elementari principi di diritto relativi alla natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia, così come più volte riconosciuto dalla Cassazione.
L’art. 125 sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE, alla stregua delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia e, pertanto, l’obbligo di interpretazione conforme incombe su tutti gli organi degli stati membri, ivi compresi quelli giurisdizionali.
Ribadito il dovere di restituire quanto illegittimamente trattenuto, viene ulteriormente chiarito il criterio da applicare per il calcolo delle somme è quello del pro rata temporis e non già quello della curva degli interessi, così come indicato dal Collegio di Coordinamento dell’ABF. E dunque, venendo meno la distinzione tra voci up front e voci recurring, il criterio da applicare è unico ed è quello del pro rata temporis.
La sentenza del Tribunale di Savona costituisce un’altra importante tappa nel percorso di riconoscimento dei principi della Lexitor e va a indebolire il ruolo delle banche, condannate a rimborsare i clienti.
Qui la sentenza in pdf: