Arriva questa volta dall’Italia settentrionale una nuova pronuncia in favore della sentenza “Lexitor”. Lo scorso 9 marzo, il Tribunale di Venezia – sezione I, infatti, ha emesso una pronuncia con la quale è stato ancora una volta riconosciuto il diritto al rimborso anche dei c.d. costi up front per il consumatore che aveva provveduto all’estinzione anticipata di una cessione del quinto.
Il consumatore, dopo aver provveduto ad estinguere anticipatamente il prestito dopo 45 rate su 108 complessive pattuite, aveva ottenuto dall’istituto bancario IBL Banca s.p.a solo un rimborso parziale.
Oggetto della causa è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di vedersi restituiti non solo i costi contrattualmente previsti, ma anche i costi ulteriori, ovvero i c.d. costi up front, in forza dell’art. 125 sexies TUB.
Il Giudice dott. Silvia Bianchi ha ritenuto che l’art. 125 sexies TUB vada correttamente interpretato alla luce della sentenza dell’11.9.2019 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor), con conseguente riconoscimento in favore del cliente del diritto al rimborso anche dei c.d. costi up front.
La norma di cui all’art. 125 sexies TUB costituisce la trasposizione all’interno del diritto nazionale dell’art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48. L’art. 16 citato prevede che ‘il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’.
L’art. 125 sexies TUB dispone, a sua volta, che ‘il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto’.
In base a detta pronuncia, e sulla base di una ormai consolidata giurisprudenza, la riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, deve riguardare anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto.
Il Tribunale ha evidenziato che non può ritenersi, così come sostenuto dalla banca, che la sentenza Lexitor non sia vincolante nei confronti del giudice italiano ed ha riconosciuto che Banca d’Italia ha sempre interpretato in modo errato – rectius difforme – la norma nazionale.
Dunque, la pronuncia veneziana ha condannato la Banca, andando ad arricchire l’applicazione dell’esatta interpretazione della direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010 che ribadisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, inclusi tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli maturati successivamente.
Qui l’ordinanza in pdf: