Dal Tribunale di Bologna una nuova pronuncia a favore della “Lexitor”

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HB4116

Ancora una sentenza a favore dell’applicazione della “Lexitor”. Questa volta è stato il Tribunale di Bologna a pronunciarsi, in persona della Dott.ssa Roberta Cinosuro, in sede di appello nei confronti della finanziaria Italcredi.

I dettagli

Come abbiamo avuto modo di ribadire in questo blog, la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019 pronunciata nella causa C-383/18, nota come “sentenza Lexitor”, ha reso l’interpretazione dell’art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48/CE con cui è stato sancito il diritto del consumatore in caso di rimborso anticipato alla riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi posti a carico del consumatore.

La Corte dunque, ha sancito la rimborsabilità ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B. anche dei costi c.d. “up front”, ovvero dei costi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento; già pacifica invece la rimborsabilità dei costi c.d. “recurring” cioè di quelli finalizzati a remunerare l’attività di gestione del rapporto in tutta la fase successiva alla stipula del contratto.

Lo ha precisato il Tribunale di Bologna, giudice Dott.ssa Roberta Cinosuro, con la sentenza n. 26/21. Nello specifico, l’intervento della pronuncia “Lexitor” ha reso irrilevante la distinzione tra costi rimborsabili e costi non rimborsabili: pertanto, il consumatore in sede giudiziale non è più onerato di allegare e provare la natura “recurring” dei costi di cui chiede il rimborso.

Occorre sottolineare tuttavia che la pronuncia bolognese risulta interessante anche sotto un altro profilo. Difatti, il Tribunale di Bologna si esprime in merito al criterio di calcolo utilizzabile ai fini della quantificazione dell’importo rimborsabile, e conviene circa l’applicazione del c.d. “pro rata temporis”, laddove il dato letterale dell’art. 125-sexies T.U.B impone che il rimborso avvenga “per la vita residua del contratto”.

In conclusione

Dunque, si deve procedere procedendo con la divisione dei costi connessi al credito per il numero di rate totali pattuite e si moltiplica il risultato per il numero delle rate residue.    

Un nuovo e importante tassello, l’ultimo in ordine di tempo, che ribadisce il diritto del consumatore in caso di rimborso anticipato alla riduzione del costo totale del credito.

Dott.ssa Caterina Ostuni

Qui il testo della sentenza in pdf:

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