La Cassazione sul diritto di accesso alla documentazione bancaria: è legittimo il decreto ingiuntivo ex art. 119 TUB

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Con l’ordinanza n. 8173 del 28 marzo 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene con decisione chiara su un tema che, per quanto tecnico, ha implicazioni pratiche molto significative: il diritto del cliente bancario di ottenere copia della documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB può essere azionato tramite ricorso per decreto ingiuntivo.

La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da una società nei confronti di Banca Mediolanum, con cui si chiedeva la consegna di tutta la documentazione bancaria relativa al rapporto intercorso tra le parti nel periodo 2005-2008. Il decreto era stato revocato sia in primo grado che in appello, sulla base di due argomentazioni: da un lato, che la documentazione doveva “essere formata” e quindi l’adempimento costituiva un “facere”; dall’altro, che il diritto non sarebbe stato “esigibile” poiché la società non aveva versato anticipatamente le spese di produzione.

La Cassazione ribalta completamente la prospettiva. E lo fa con argomentazioni che sgombrano il campo da letture riduttive del diritto sancito dall’art. 119 TUB.

1. Un diritto sostanziale pieno e autonomamente azionabile

La Suprema Corte ricorda che il diritto del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un vero e proprio diritto sostanziale, riconducibile agli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale (artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.), e dunque meritevole di piena tutela in via giurisdizionale. In particolare, può essere fatto valere anche in via monitoria, ovvero attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo.

Non si tratta, chiarisce la Corte, di un facere, ma di un dare. L’eventuale necessità di stampare o estrarre i documenti richiesti è un’attività meramente materiale e strumentale, che non trasforma la natura dell’obbligazione.

2. Nessun obbligo di pagamento anticipato per la consegna

Ancora più interessante – e giuridicamente solida – è la seconda affermazione della Cassazione: l’esercizio del diritto alla documentazione non può essere subordinato al pagamento anticipato dei costi di produzione.

L’art. 119 TUB prevede infatti che i costi possono essere addebitati al cliente, ma non condiziona la consegna al pagamento preventivo. Un’interpretazione contraria significherebbe, secondo la Corte, legittimare un potere della banca di paralizzare arbitrariamente il diritto del cliente.

3. La giurisprudenza si evolve (finalmente) con la tecnologia

La Cassazione fa anche un’interessante riflessione sulla smaterializzazione dei documenti bancari: oggi, gran parte della documentazione è digitalizzata. Parlare di “copia da formare” rischia di diventare un anacronismo: ciò che rileva è il dato, indipendentemente dal supporto su cui viene reso disponibile.

Con questa ordinanza, la Cassazione fornisce un importante chiarimento per avvocati, clienti e operatori bancari: l’art. 119 TUB non è una norma “di cortesia”, ma un presidio sostanziale del diritto alla trasparenza nei rapporti bancari. La documentazione va consegnata, e può essere richiesta anche con decreto ingiuntivo, senza che la banca possa frapporre ostacoli pretestuosi.

In un contesto in cui troppe volte si sono visti istituti di credito ritardare o ostacolare l’accesso alla documentazione, questa decisione rappresenta un passo importante verso l’effettività della tutela contrattuale. Ora tocca agli operatori – e agli avvocati – farne buon uso.

Qui la sentenza

2025_03_25 CASSAZIONE N. 8173_2025 logo

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