Sentenza Lexitor: iI Tribunale di Napoli conferma la sua efficacia

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Le pronunce sul tema relativo all’efficacia della sentenza Lexitor, dopo l’approvazione del nuovo testo dell’art. 125 sexies del TUB, confermano le indicazioni provenienti dai primi commenti successivi alla entrata in vigore della legge n. 106/21 della scorsa estate. Ed invero, dopo Savona e Torino, si è pronunciato anche il Tribunale di Napoli, con sentenza del 23.09.2021, Giudice Giovanni Di Giorgio, che ha confermato la decisione di prime cure con la quale è stato condannato l’istituto bancario a restituire la quota parte delle commissioni non godute a seguito di un’estinzione anticipata di un finanziamento. In particolare, il Tribunale partenopeo si è soffermato su tre questioni:

  • l’efficacia della sentenza della CGUE c.d. Lexitor;
  • l’ambito di applicazione del nuovo testo dell’art. 125 sexies e la compatibilità con il diritto dell’UE;
  • il criterio da adottare per calcolare la riduzione del costo totale del credito.

Con riferimento al primo tema, il Giudice ha ribadito che il principio enucleato dalla CGUE, secondo cui in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento devono essere rimborsati al cliente tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli up front e quelli recurring, muove dalla ratio della direttiva comunitaria del 2008, tesa ad armonizzare la disciplina interna dei vari Stati membri al fine di garantire una tutela maggiormente effettiva e protettiva del consumatore, considerato parte debole qualora si rapporti con gli intermediari finanziari. Sicché nella nozione di “costo totale” di cui all’art. 16 della direttiva del 2008 devono essere inclusi, altresì, quelli indipendenti dalla durata del negozio e, quindi, anche gli interessi e i costi dovuti per la restante parte del contratto. 

Dunque, afferma il Giudicante, “deve escludersi la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte per una nuova interpretazione della direttiva: ciò non solo in ragione della vicinanza temporale del citato intervento chiarificatore della Corte in ordine alla medesima questione, e che quindi rende pleonastica la richiesta di nuovo provvedimento interpretativo a così breve distanza dal precedente, ma anche in virtù delle ragioni addotte dall’appellante a sostegno dell’invocato rinvio pregiudiziale, che si risolvono più in una critica della sentenza interpretativa del settembre 2019 che non nella necessità di comprendere la corretta interpretazione della direttiva in relazione al caso di specie

La decisione della Corte di Giustizia determina inevitabili effetti nell’ordinamento interno considerato che le sentenze interpretative della Corte infatti vincolano il giudice nazionale, che dovrà disapplicare la norma interna confliggente con quella dell’Unione. 

Da ciò ne deriva che i principi enunciati dalla sentenza CGUE in materia di costi da rimborsare per l’estinzione anticipata del finanziamento trovano applicazione anche alla luce dell’art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal d.lgs. 141/2010 e applicabile ratione temporis al caso di specie, che costituisce norma di recepimento ed attuazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE. 

Chiarita la portata applicativa della Lexitor, il Tribunale si sofferma sulla compatibilità tra la citata sentenza e il nuovo testo dell’art. 125 sexies del TUB, nella parte in cui sono richiamate le disposizioni di Banca d’Italia “vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti” che, afferma il Giudice, si pongono in modo problematico, dal momento che distinguevano, ai fini della restituzione degli oneri, le voci upfront da quelle recurring

Tuttavia, appare evidente che l’applicazione concreta di tale inciso, nella misura in cui valorizza la portata normativa pro tempore delle disposizioni di Banca d’Italia, “priverebbe di effetto per l’ordinamento italiano la sentenza Lexitor con riguardo alle estinzioni anticipate relative a rapporti instaurati prima del 4 dicembre 2019 (e cioè sino al momento in cui la Banca d’Italia ha modificato, sul punto, il proprio orientamento).” Ma qualora si aderisse a tale distinzione si andrebbe a configgere con il sistema della gerarchia delle fonti dell’ordinamento, nella misura in cui determinerebbe la prevalenza di una fonte secondaria interna – e cioè le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti ratione temporis – rispetto ad una fonte primaria e alla sua corretta interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (e alle cui sentenze interpretative “va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario”, Cass. 22577/2014). 

Ne consegue, pertanto, “che il disposto dell’art. 125 sexies TUB, per come modificato dalla legge 106/2021 nella parte in cui prevede che per le estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge continuino ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, non può essere interpretato in modo da far rivivere la distinzione tra costi upfront e costi recurring ma, trattandosi comunque di norma interna di attuazione della direttiva 2008/48/CE, deve essere letto conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell’art. 16, par. 1, di tale direttiva”. 

Dal superamento della distinzione dei costi up front e recurring, il Giudice ne fa discendere anche il criterio da applicare per calcolare le somme dovute a favore del consumatore. Ed invero, se la sentenza della Corte di Giustizia ha chiaramente inteso superare la distinzione tra i costi sostenuti, con un’operazione che opera non solo sul piano dell’individuazione delle voci oggetto di riduzione ma su ogni profilo della regolamentazione del rimborso anticipato, la previsione di criteri di calcolo differenziati infatti si scontrerebbe apertamente con le finalità della direttiva di consentire un’elevata protezione del consumatore ponendolo al riparto dalle decisioni arbitrarie ed unilaterali dell’intermediario di etichettare alcuni costi in modo da poter limitare la riduzione del costo del credito in caso di estinzione anticipata. Pertanto dal riferimento della sentenza Lexitor alla “restante durata del contratto” deve ricavarsi, quale metodo di calcolo per la riduzione di tutti i costi, quello il cosiddetto criterio pro rata temporis in luogo di quello proposto dall’istituto bancario della curva degli interessi. 

Nelle ultime settimane sono già diverse le pronunce dei giudici che hanno confermato pienamente l’applicazione dei principi della Lexitor anche alla luce del nuovo art. 125 sexies.

Ciononostante gli istituti bancari continuano a trincerarsi dietro la novella legislativa per giustificare il diniego al dovuto rimborso.

Qui la sentenza

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