Dal Tribunale di Milano, una nuova sentenza datata 11 maggio 2021 conferma l’applicabilità della “Lexitor”. Anche in questo caso, la finanziaria è stata condannata a procedere con la restituzione proporzionale delle commissioni accessorie a seguito di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto effettuato dal consumatore.
Analizziamo in sintesi la vicenda.
Oggetto di causa è l’appello che la finanziaria FUTURO s.p.a. ha presentato avverso una sentenza con la quale il Giudice di pace di Milano ha condannato la finanziaria a pagare la somma di euro 1.245,60 a titolo di restituzione proporzionale delle commissioni accessorie a seguito della estinzione anticipata di un cessione del quinto da parte del consumatore.
Il contratto prevedeva l’erogazione della somma di euro 24.776,60, da rimborsare mediante 120 rate mensili da euro 346,00 ciascuna e commissioni accessorie per euro 2.076,00. Il finanziamento è stato estinto nel novembre 2016, quando residuavano 72 rate. Pertanto, il conteggio operato dall’attore in primo grado per la liquidazione della somma da restituire, e fatto proprio dal Giudice di pace, è stato: euro 2.076 / 120 x 72 = euro 1.245,60.
Il primo giudice ha accolto la domanda perché ha ritenuto che il contratto non esponga in maniera chiara e agevolmente comprensibile la distinzione tra oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase della trattative e della formazione del contratto (cd. up front) e quelli che invece maturano nel corso dello svolgimento del rapporto (cd. recurring).
Tuttavia, secondo l’appellante, il contratto segnatamente nel riquadro denominato “legenda”, specifica in modo chiaro quali siano le commissioni accessorie, cioè quelle dovute “per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il Cedente”. Inoltre, il contratto chiarisce espressamente che le attività svolte dalla rete esterna sono preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per la loro stessa natura, non possono essere rimborsate, nemmeno in parte, in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ricordiamo che la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell’Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010.
Importante è il riferimento all’art. 16.1 della direttiva, in base al quale “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La Corte di giustizia ha ribadito in modo chiaro che l’art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18).
Inoltre, l’art. 125sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle commissioni accessorie, così come già riconosciuto dal Giudice di pace.
Dunque, l’appello è stato rigettato perché, afferma il Tribunale, il primo giudice ha di fatto correttamente interpretato la normativa, italiana ed europea, applicabile al caso di specie.
Qui la sentenza in pdf: