Ancora una pronuncia a favore della “Lexitor”. Questa volta, la conferma della dovuta restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell’anticipata estinzione di un contratto di cessione del quinto arriva dal Tribunale di Ivrea.
Il Giudice ha condannato la Banca a pagare le commissioni finanziarie, le commissioni accessorie e in più il premio assicurativo rischio vita e rischio impiego, oltre agli interessi al tasso legale conteggiati sul capitale.
La vicenda
Il cliente, assistito dall’avv. Gaetano Di Fluri, aveva stipulato un contratto di cessione del quinto con BPER Banca per euro 31.440,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili da euro 262,00. Tuttavia, nel 2008, quando restavano da saldare solo 62 rate, aveva deciso di estinguere il finanziamento con l’integrale pagamento del debito residuo. Per questo aveva diritto alla restituzione di 4.858,79 euro oltre agli interessi. La vicenda finisce nelle mani del Giudice di Pace perché la banca ritiene di non dover procedere alla restituzione pro quota dei premi assicurativi e delle “commissioni accessorie”.
Ricordiamo che la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell’Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010.
Importante è il riferimento all’art. 16.1 della direttiva, in base al quale “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La Corte di giustizia ha ribadito in modo chiaro che l’art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18).
Inoltre, l’art. 125sexies, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Con pronuncia del primo luglio 2021, dunque, il Tribunale di Ivrea ha stabilito di dover rimborsare il cliente in ragione dell’applicabilità della sentenza “Lexitor”.
Qui la sentenza in pdf: