Ancora una volta il Tribunale di Napoli, con due recentissime pronunce, ha applicato integralmente il principio della nota sentenza Lexitor stabilendo che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito anche alla luce della recente modifica apportata all’art. 125 sexies del TUB con il D.L n.27/2021 c.d. Sostegni Bis.
Si tratta della 5ª decisione nell’arco di un mese che conferma i principi espressi dalla CGUE. Nel dettaglio, il Tribunale di Napoli con sentenza del 22.10.2021, confermando la decisione del Giudice di Pace di Napoli, ha rigettato l’appello proposto dall’Istituto di Credito, uniformandosi ai recenti orientamenti assunti dal medesimo distretto in materia, affermando che in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il mutuatario ha diritto al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava irripetibili. Tutto questo indipendentemente dalla data di stipula del contratto, sia essa successiva o antecedente a quella dell’entrata in vigore della modifica all’art. 125 sexies TUB.
Sul punto il Giudicante, difatti, considera il nuovo articolo 125 sexies TUB nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” norma ultronea posto che la disposizione di cui all’art. 125 sexies debba essere interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48/CE e sulla base dei principi sanciti dalla Lexitor.
La suddetta pronuncia ha affrontato altresì la questione del richiamo alle disposizioni di Banca d’Italia presente al secondo comma dell’art. 125 sexies TUB, precisando che il rinvio operato dalla norma a tali disposizioni è del tutto generico e che la “genericità di tale rinvio è di tutta evidenza in considerazione del fatto che le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia per il loro carattere programmatico, indicativo, a volte interlocutorio, a volte sanzionatorio, a volte di non chiara interpretazione non sono suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto”.
Ciò chiarito, il Giudice del Tribunale di Napoli aggiunge inoltre che tra le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia emanate del passato, compaiono alcune norme che implicano tutt’altro che una non rimborsabilità dei costi up front al mutuatario e che anche qualora si volesse applicare questa disposizione cosi come riportata dalla L.106/2021, la questione sarebbe irrilevante posto il palese contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della CGUE .
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama anche la sentenza del Tribunale di Napoli del 07.10.2021, la quale chiarisce che il novellato articolo 125 sexies TUB non può essere interpretato in modo da far rivivere la distinzione tra costi up front e recurring, poiché trattandosi di una norma interna di attuazione della direttiva 2008/48/CE, deve essere letta conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’art. 16, par. 1, di tale direttiva (diversamente la norma interna andrebbe disapplicata per apparente contrasto con il sistema della gerarchia delle fonti dell’ordinamento).
Queste due ulteriori pronunce consolidano l’orientamento che depone a favore dell’applicazione dei principi espressi dalla Sentenza Lexitor per i contratti conclusi antecedentemente all’entrata in vigore del decreto sostegni bis al quale è presumibile si allineeranno molti giudici ordinari italiani.
Qui le decisioni
Tribunale-di-Napoli-22-ottobre-2021-2