Sentenza “Lexitor”: il Tribunale di Milano conferma la sua applicabilità

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Arriva dal Tribunale di Milano una nuova pronuncia in favore della “Lexitor”. Si estende sempre più, dunque, l’applicazione dell’esatta interpretazione della direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010 che ribadisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito, inclusi tutti i costi posti a carico del consumatore, compresi quelli maturati successivamente.

Il caso

Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la Sentenza iscritta al n. r.g. 6102/2019.

Oggetto della causa è l’appello proposto dalla finanziaria Compass avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Milano l’ha condannata a rimborsare gli oneri non goduti m a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da parte di un consumatore, concluso in data 28/5/2013 da rimborsare mediante il pagamento di 108 rate mensili.

L’appello non è stato accolto. Va infatti ricordato che la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell’Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010. E, come evidenziato all’art. 16.1 della direttiva, “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Pertanto, va ribadito che anche in questo caso il consumatore – assistito dall’avvocato Gaetano di Fluri, specializzato in Diritto Bancario – ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi anche delle commissioni accessorie, così come già riconosciuto dal Giudice di pace.

Preso atto di ciò, la clausola di cui all’art. 10 del contratto, invocata dall’appellante, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto – come ribadito nella presente sentenza – i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili.

Qui la sentenza in pdf da scaricare:

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