Dal Tribunale di Palermo una nuova pronuncia a favore della “Lexitor”

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Arriva anche dal Sud una nuova pronuncia in favore della applicazione della “Lexitor”.

Il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato una sentenza che, facendo riferimento alla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010, ribadisce ancora una volta il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito così come interpretato dalla nota sentenza “Lexitor”.

Nel caso specifico, il cliente aveva estinto in anticipo una cessione del quinto con la finanziaria Pitagora s.p.a la quale aveva indebitamente trattenuto alcuni importi commissionali. In seguito alla estinzione del contratto, il cliente aveva richiesto, invano, il rimborso delle commissioni per la quota parte non goduta. Ed allora il cliente ha citato in giudizio la finanziaria chiedendo la condanna della società al pagamento dell’importo di 3.308,99 euro a titolo di rimborsi commissionali.

Lo stato della giurisprudenza italiana al momento della pubblicazione della sentenza Lexitor, ben riassunto nell’autorevole decisione del collegio di coordinamento dell’ABF in data 11.12.2019 n. 26525, era nel senso che:

  • 1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota);
  • 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell’art.1370 c.c. e, più in particolare, dell’art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 (codice del consumo) (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
  • 3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
  • 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente”.

Tuttavia, la specificità della causa esame è stata data dalla sopravvenienza, in corso di giudizio, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 11.9.2019 (in causa C-383/18; Lexitor) che, decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Alla stregua dell’interpretazione della direttiva 2008/48/CE offerta dalla CdG, nell’ipotesi di rimborso anticipato del credito l’intermediario è dunque tenuto a restituire tutti i costi, senza alcuna distinzione tra gli oneri “up-front” (Costi fissi) e quelli “recurring” (Costi a maturazione nel tempo).

Pertanto, oltre ai costi “recurring” (o a maturazione nel tempo), il Giudice ha riconosciuto all’attrice il diritto di ottenere anche gli oneri “up-front” (costi fissi), i quali vanno individuati nella misura indicata in atto di citazione di: E 2.179,98 a titolo di quota parte delle commissioni pitagora, E 900,00 a titolo di quota parte delle commissioni intermediario del credito, E 300,00 a titolo di quota parte delle spese di istruttoria; il tutto per complessivi E 3.279,98, importo che la Pitagora dovrà restituire al consumatore.

Questa decisione completa, da un punto di vista geografico, il consolidato orientamento dei tribunali italiani a favore della applicazione del principio statuito dalla sentenza Lexitor.

In modo pressoché unanime, da Milano a Palermo, passando per Brindisi, Napoli, Nocera Inferiore, Afragola, Roma, Bologna, Pavia, Savona, Torino e Mantova, i giudizi relativi al tema del rimborso commissionale in seguito alle estinzione anticipata di un contratto di finanziamento hanno avuto un esito favorevole per il consumatore che si è visto riconoscere il diritto ad ottenere il rimborso previsto dalla legge.

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