Ci sono importanti novità in tema di sospensione dei prestiti: una comunicazione di ASSOFIN, l’Associazione composta dai maggiori operatori bancari e finanziari italiani, ha previsto che i titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020 si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica possono richiedere la sospensione della rata dei prestiti e finanziamenti.
Possono richiederlo tutti colori i quali abbiano subito:
– una Cessazione del rapporto di lavoro subordinato o Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”;
– una Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
– o per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
Ciò vale anche per gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
Tuttavia la sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate.
La sospensione può avere una durata massima di sei mesi.
Quali sono i finanziamenti per i quali è possibile richiederla?
Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro e che abbiano una durata originaria superiore a sei mesi.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero gravi ritardi di pagamento e dunque nel caso in cui non vi sia stata una lettera di messa in mora o per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
Le operazioni di cessioni del quinto dello stipendio possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:
• che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione;
• che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
La sospensione può riguardare, alternativamente:
– il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
– il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative.
Cosa comporta la sospensione?
La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario.
In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.
Per ottenere la moratoria sarà sufficiente una richiesta scritta, anche con email, alla finanziaria che ha erogato il prestito.