Nuovo DPCM dicembre 2020

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Le nuove normative in merito a spostamenti e contenimento della pandemia #covid19, valide dal 21 dicembre al 6 gennaio, previste nel nuovo #dpcm.

Le nuove Misure per le festività natalizie e il nuovo anno

  • Salvo quanto disposto dall’art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020). Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021) in favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre:

  • hanno la partita IVA attiva,
  • ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. n. 633/1972, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO:

561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Tale contributo:

  • non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020,
  • spetta solo ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro,
  • è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
  • è pari al contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34 del 2020,
  • non può essere superiore a euro 150.000,00,
  • si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, c. da 7 a 14, del d.l. n. 34/2020.

Qui il testo del decreto:

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