Le regole per le feste di Pasqua: tra restrizioni e chiusure

Al momento stai visualizzando Le regole per le feste di Pasqua: tra restrizioni e chiusure

Anche quella del 2021 sarà una Pasqua di restrizioni e limitazioni.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 26 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze in vigore da lunedì 29 marzo. Per la Puglia, invece, il presidente Emiliano ha emanato l’ordinanza n.88, ancora più restrittiva del Dpcm del 2 marzo. Sarà valida fino al 6 aprile (in allegato).

L’allerta, dunque, resta alta. Vediamo quello che si potrà e non si potrà fare nei giorni di festività che stanno per arrivare.

Posso acquistare una pizza da asporto?

Sì. Per l’attività di somministrazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, è consentito l’asporto dalle ore 18.00, ma solo con prenotazione telefonica/online preventiva.

Posso andare a far visita ai miei parenti?

Sì. Da sabato 3 aprile al lunedì di Pasquetta, sono consentiti gli spostamenti per andare a trovare parenti e amici (al massimo 2 persone con bambini sotto i 14 anni e disabili).

Posso recarmi in Chiesa per la veglia di Pasqua?

Sì. Le chiese saranno aperte, ma si raccomanda di recarsi in quella più vicina a casa. La veglia del sabato sarà anticipata per rispettare il coprifuoco. Il giorno di Pasqua saranno celebrate più messe per consentire al maggior numero di fedeli di seguire le celebrazioni. Resta vietato scambiarsi il segno della pace.

Posso andare a fare la spesa nella giornata di sabato?

Sì. Tutte le attività commerciali consentite dal Dpcm del 2 marzo 2021 in zona rossa chiuderanno alle 18.00, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

Quali attività commerciali resteranno aperte nei giorni 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo)?

Solo le attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.

È permesso spostarsi dal proprio Comune di residenza?

Fino al 6 aprile sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le seconde case, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza, e sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case case in ambito regionale.

Ci si può spostare in altre Regioni?

Resta in vigore il divieto di spostamento tra le Regioni. È possibile spostarsi dalla regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. Per effettuare gli spostamenti, è necessario munirsi di apposita autocertificazione (qui il link per scaricare il modello).

Ci si può spostare per raggiungere l’aeroporto?


Sì, una nota del Ministero dell’Interno ha chiarito che è permesso spostarsi, anche tra regioni, per raggiungere l’aeroporto per recarsi in vacanza nei Paesi in cui è possibile arrivare. Non tutte le mete sono consentite: dipende dalle restrizioni applicate dai singoli Paesi. 

Posso svolgere attività motoria?

Nella zona rossa, secondo quanto riportato sul sito del governo, “sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso”. Non sono consentiti gli sport di contatto e “sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale”. È consentito svolgere attività motoria in forma individuale, nel rispetto del distanziamento, nei pressi della propria abitazione.

Il coprifuoco è in vigore?


Sì. In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore, dalle ore 22 e alle 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, di salute o urgenze, che vanno giustificati con autocertificazione.

Qui l’ordinanza del Presidente Michele Emiliano:

Rispondi