Ai politici non spettano le indennità Covid. La nota del Ministero del Lavoro

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Con apposita nota (in allegato), l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha specificato che le indennità Covid previste dal Cura Italia non sono compatibili con l’attività politica.

Indennità Covid: non spettano ai politici

Lo scorso 24 settembre 2020, l’Inps aveva presentato una richiesta di delucidazioni relative alla spettanza ai politici delle indennità previste dal Cura Italia per le categorie in difficoltà. A tale richiesta, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro ha dato risposta tramite apposita nota. Pertanto, “Si ritiene condivisibile un orientamento applicativo che conduca all’incompatibilità delle indennità percepite da parlamentari, consiglieri, regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici, con le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27”.

Nel parere l’Ufficio legislativo ha ricordato che il decreto Cura Italia n. 18/2020 ha contemplato, in particolare le seguenti misure per aiutare le categorie in difficoltà:

  • art. 27: indennità per i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  • art. 28: indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
  • art. 29: indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  • art. 30: indennità lavoratori del settore agricolo;
  • art 38: indennità lavoratori dello spettacolo.

Viene ricordato, pertanto, che tali benefici sono stati finalizzati a mitigare gli effetti economici negativi causati dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per tutti quei soggetti che hanno subito un fermo o una forte contrazione della propria attività lavorativa (liberi professionisti, collaboratori e lavoratori autonomi) o con riferimento ai quali è presumibile che la situazione emergenziale impedisca una rapida rioccupazione (lavoratori agricoli, stagionali e dello spettacolo)”.

Tornando alla richiesta di chiarimenti da parte dell’Inps, relativa alla compatibilità di dette indennità con quelle percepite dai politici, l’Ufficio legislativo ha specificato quanto segue: “Il trattamento dei compensi percepiti dagli amministratori locali, regionali e parlamentari è assimilato ex lege a quello dell’indennità di funzione, per cui detti compensi, avendo natura indennitaria, risulterebbero incompatibili in linea generale con il riconoscimento di ulteriori indennità, quali i benefici Covid”.

Emerge, quindi, che lo svolgimento di dette cariche pubbliche comporta il riconoscimento d’indennità di carica, gettoni di presenza e ulteriori compensi che rendono l’attività svolta assimilabile, dal punto di vista fiscale, al reddito derivante dallo svolgimento di lavoro dipendente.

Questi soggetti non possono ritenersi privi di reddito, come i soggetti a cui sono state destinate le indennità introdotte nella fase emergenziale della pandemia. A loro quindi non spettano indennità poiché queste sono state introdotte con il preciso obiettivo di fornire sostegno e dunque un reddito emergenziale ai soggetti in difficoltà in piena emergenza sanitaria.

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