L’Abi (Associazione bancaria italiana) ha inviato una circolare ai suoi associati che indica le modalità per accedere alle misure previste dal decreto Cura Italia per le piccole e medie imprese e per le partite Iva.
Di seguito un prospetto riepilogativo:
Le misure previste:
– Le aperture di crediti sino a revoca e i prestiti accordati per anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
– Il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Il rimborso dei prestiti avviene con modalità che non comportino ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
– Il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Sono comprese nella sospensioni anche le rate che scadono il 30 settembre. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.
Per «elementi accessori» dei mutui, compresi anche questi nella moratoria, si fa riferimento a tutti i contratti connessi al finanziamento. Dunque garanzie, assicurazioni e contratti derivati legati ai mutui oggetto di moratoria sono dunque prorogati senza formalità e alle stesse condizioni del contratto originale.
Chi può usufruire delle agevolazioni?
Possono avere accesso alle misure le micro, piccole e medie imprese (Pmi), che abbiano sede in Italia, relativamente a tutti i settori e che hanno subito temporaneamente una carenza di liquidità a causa dell’epidemia.
Hanno diritto alle misure anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, come professionisti e ditte individuali.
Secondo la definizione della Commissione europea, per Pmi si fa riferimento alle imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire – come precisato dal Ministero – che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Quali sono le modalità di accesso alle misure?
I soggetti beneficiari che intendono accedere alle misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 Dpr 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Secondo quanto precisato dal Ministero, nella comunicazione l’impresa deve auto-dichiarare:
– il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
– «di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da Covid-19»;
– di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 Dpr 445/2000.
Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.
Ciò tra l’altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via Pec, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Le misure si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto.
Il ministero evidenzia l’opportunità che l’impresa contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge in discorso sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia Pmi che possono collegarsi con la misura della moratoria.
Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.