La Corte d’appello di Torino, nell’ambito di un giudizio patrocinato dall’avv. Matteo Olivieri, interviene nuovamente sulla nota sentenza lexitor con la sentenza del 23/06/2023.
Certo, non ce ne sarebbe più bisogno dopo che la Corte Costituzionale ha spiegato, passo passo, il significato della normativa e del valore della sentenza Lexitor. Tuttavia, come molti operatori del settore sapranno, alcune finanziarie, a partire dal mese di febbraio 2023, continuano a negare i rimborsi dovuti a favore dei consumatori richiamando la decisione assunta dalla Corte di Giustizia UE con sent. 9.02.2023 in causa C-555/21, in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali oggetto della dir. 2014/17/UE.
Con quella pronuncia, il Giudice comunitario ha affermato che quando si tratta di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, è possibile limitare il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese up front sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. anzi, proprio in quella causa, le conclusioni dell’Avvocato generale erano state nel senso di affermare l’estraneità alla Lexitor dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di intermediazione.
Ma come già si è avuto modo di commentare, le direttive sul credito al consumo e quella sul credito immobiliare, presentano caratteri molto diversi tra loro, motivo per il quale non possono essere poste sul medesimo piano. Tant’è che la Corte di Appello di Torino ha quindi ha dovuto chiarire che la sent. CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021 non è pertinente rispetto ad una causa avente ad oggetto l’applicazione della sentenza Lexitor.
Il Giudice Torinese ha chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE – sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir. 2014/17/UE).
I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all’art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l’intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno; tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35). Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori di cui alla dir. 2008/48/UE i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, la quale può essere tentata di includere nei consti non dipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto: “… limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punti 32-33). Una tale interpretazione è, del resto, coerente con l’obiettivo della dir. 2008/48/UE di assicurare una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione (così i punti 29-30 della sent. Lexitor). Rispetto alle operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2014/17/UE non sussisterebbero, quindi, quei rischi di comportamento abusivo del creditore, evocati dalla sent. Lexitor per giustificare l’inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto, interpretando l’art. 16 dir. 2008/48/UE.
Un ulteriore tassello che chiarisce un ulteriore aspetto su quale, d’ora in poi, nessuna finanziaria potrà più appellarsi.
Appare tuttavia davvero singolare che i Giudici debbano di volta in volta intervenire per ribadire concetti ormai consolidati.
Qui il testo della sentenza: