Con sentenza del 14 settembre 2023, il Giudice di Pace di Roma ha nuovamente confermato i principi stabiliti nella Sentenza Lexitor ed ha condannato la finanziaria alla restituzione, a favore di un consumatore, delle commissioni non godute a seguito della estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto.
Il Caso:
Nel 2016, il consumatore aveva sottoscritto un mutuo di 47.040,00 euro, da rimborsare in 120 rate mensili. Questa cifra includeva 3.792,80 euro di commissioni, di cui 3.292,80 euro erano commissioni di intermediazione, mentre 500,00 euro rappresentavano le spese di attivazione del finanziamento.
Nel maggio 2020, il consumatore aveva richiesto l’estinzione anticipata del mutuo, ma la società finanziaria non aveva applicato una riduzione equa dei costi. Il consumatore aveva chiesto il rimborso di 2.180,86 euro di commissioni relative alle rate residue vedendosi tuttavia negare la richiesta.
La Sentenza:
Il consumatore, assistito dagli avv.ti Fabrizio Monopoli e Claudio Carella, ha dunque citato in giudizio la finanziaria e il Giudice di Pace di Roma, applicando i principi della sentenza CGUE del 11 settembre 2019 (C-338/18), ha chiarito che in seguito alla estinzione anticipata di un finanziamento, la finanziaria deve applicare una riduzione proporzionale di tutti gli oneri e le commissioni pagate anticipatamente dal contraente, anche quando essi non sono direttamente legati alla durata del contratto.
Ciò anche in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione che limitava il rimborso ai soli costi di natura up front – a mutazione immediata – e non già a tutti i costi.
Dunque con tale pronuncia, il GdP ha ribadito il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso non solo delle spese ricorrenti, ma anche dei costi “up-front.” Ciò significa che il consumatore ha diritto a un rimborso completo in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.