Il Giudice di Pace di Torino, con la recentissima sentenza n. 1954/2023 pubblicata lo scorso 30 maggio 2023, ha accolto tutte le ragioni di un consumatore, patrocinato dagli avv.ti Claudio Carella e Fabrizio Monopoli, che in via stragiudiziale si era visto negare da ViViBanca S.p.A. il proprio diritto alla riduzione di tutti i costi del prestito, estinto anticipatamente, sia di natura up-front che recurring.
Ed invero, quel Giudice compie nella sentenza de qua un interessante excursus giuridico e giurisprudenziale sulla materia del rimborso dei costi del finanziamento, così argomentando: “Il contratto è stato stipulato sotto la vigenza del prenovellato art. 125 sexies del T.U.B., trattandosi di rimborso di commissioni o oneri accessori all’estinzione anticipata di un finanziamento occorsa dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, che prevede che il consumatore può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte l’importo dovuto al finanziatore ed, in tal caso, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto … si tratta di una disposizione inderogabile per cui, l’intero importo di ciascuna voca di costi (oneri up front e recurring), anche in applicazione dell’art. 35 comma 2 d.lgs. n. 206/2005 deve essere preso in considerazione al fine dell’individuazione della quota parte da rimborsare; sono anche da rimborsare per la parte non maturata non solo le commissioni bancarie e finanziarie ma anche la commissioni di intermediazione ed i costi assicurativi, per il cui rimborso sussiste la legittimazione passiva dell’intermediario mutuante per il rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; tali commissioni relative alle rate non godute di cui l’attore chiede la restituzione devono essere contabilizzate e restituite applicando il criterio di rimborso “pro rata temporis.
Su tale punctum dolens è intervenuta la Corte Ue che con la sentenza dell’11 settembre 2019 … ha statuito il diritto del consumatore alla riduzione dei costi in caso di rimborso anticipato del credito finanziato … la Corte UE ha così riconosciuto la retrocessione anche dei cosiddetti costi “up front” … non appare condivisibile l’assunto secondo cui l’autorità giurisdizionale italiana sarebbe libera da vincoli interpretativi”.
Il Giudice di Pace di Torino, nella sentenza in commento, si sofferma poi sull’attuale quadro normativo, esprimendosi nei seguenti termini: “Si rileva infine come il quadro normativo rappresentato dalla C.G.U.E non può ritenersi scalfito dalla recente norma di cui all’art. 11 octies comma 1 D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 23.07.2021 n. 106 che ha sostituito integralmente l’art. 125 sexies TUB dovendosi comunque escludere che una somma interna possa sovvertire l’applicazione dei principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia Europea …; peraltro a fare definitivamente chiarezza è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022 … quindi è stato definitivamente chiarito che sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione di tutti i costi, recurring ed up front anche relativamente ai contratti di consumo stipulati precedentemente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB”.
Alla luce di tanto è stato allora sancito nella sentenza in commento il diritto dell’attore alla restituzione della somma di € 2.776,08 oltre interessi, quali costi del credito, sia di natura up front che recurring, non maturati al momento della estinzione anticipata del finanziamento illo tempore acceso dall’attore e calcolati secondo il criterio del pro rata temporis.
Un ulteriore tassello che consolida sempre più la giurisprudenza italiana in materia di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
avv. Maria Antonietta Pasimeni
qui la sentenza