Cessione del quinto: Sì al Rimborso degli oneri anche in seguito al sinistro.

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Con sentenza del 26 settembre 2023, il Giudice di Pace di Milano ha nuovamente confermato i principi stabiliti nella Sentenza Lexitor ed ha condannato la finanziaria alla restituzione, a favore di un consumatore assistito dall’avv. Federico Comba, delle commissioni non godute a seguito della estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto.

Tale pronuncia è inoltre interessante per un’altra questione trattata: il consumatore aveva estinto anticipatamente il contratto di cessione del quinto in seguito all’apertura del sinistro dovuto all’interruzione del rapporto di lavoro. Per tale motivo, la finanziaria aveva sollevato il difetto di legittimazione passiva. Sul punto tuttavia il Giudice ha affermato che “l’eccezione inerente alla legittimazione passiva deve essere respinta, in quanto il rapporto assicurativo, manifestamente accessorio rispetto al contratto di finanziamento, era preordinato a garantire la restituzione del prestito nell’interesse del mutuatario, che pertanto non può dichiararsi privo di interesse a contraddire. Sul punto si rileva che l’art. 125 sexies TUB, nel testo vigente ratione temporis, prevede che il consumatore abbia “diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” quando esercita la facoltà di estinzione anticipata, riduzione che si esercita deducendo l’ammontare degli interessi e degli oneri dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza. Pertanto, considerando i costi in questione (oneri assicurativi, ma anche commissioni accessorie), alla luce dell’art. 125 sexies TUB deve rilevarsi che tale disposizione ha quale ulteriore obiettivo quello di anticipare il regolamento dare-avere al momento dell’estinzione, per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell’obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione evitando cosi il disagio e l’onere economico-finanziario di versare l’intero e poi agire per il recupero della differenza. Non vi è ragione, quindi, per distinguere a seconda che accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell’indebito sia il finanziatore stesso oppure l’impresa assicuratrice, in quanto in ogni caso il disagio del consumatore e l’onere del solve et repete restano invariati; ergo, il finanziatore è tenuto a conteggiare nella riduzione del residuo debito del cliente anche l’ammontare degli importi incamerati da soggetti terzi nell’ambito dell’operazione di finanziamento in questione, ferma restando la possibilità di agire in regresso nei confronti di tali soggetti”. Dunque, anche nel caso in cui l’estinzione del contratto sia dovuta all’intervento dell’impresa assicuratrice, sussiste l’obbligo per la finanziaria di restituire la quota parte non goduta.

 

qui il provvedimento

GDP di Milano-2

 

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