Tribunale di Savona si pronuncia sul nuovo art. 125 sexies: “sì al rimborso di tutti i costi”

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Il 15.09.2021 il Tribunale di Savona si è pronunciato, nuovamente, sull’annosa questione relativa al rimborso delle commissioni in seguito alla estinzione anticipata di un finanziamento.

La decisione in commento assume una particolare rilevanza poiché è la prima sentenza successiva alla nuova riformulazione dell’art. 125 sexies del TUB del luglio scorso che, complice l’intensa calura estiva, aveva creato l’illusione per le banche di non dover restituire alcunché a favore dei consumatori.

Ma come già preannunciato all’indomani dell’approvazione della legge, la nuova norma non avrebbe potuto incidere in alcun modo sulla esatta interpretazione della nota sentenza Lexitor per una serie di profili giuridici. Tant’è che il Tribunale di Savona, con una sentenza chiara, lucida, e solida, ha chiarito, che tra il vecchio e nuovo testo deve rilevarsi una sostanziale continuità, poiché entrambi promanano dalla normativa europea e dall’interpretazione che di essa ha dato la CGUE e la giurisprudenza italiana. 

Venendo al comma che sancisce il principio di irretroattività del rimborso degli oneri, salutato dalle finanziarie come “risolutivo”, il Tribunale afferma che lo stesso non può che riferirsi ai due commi (il 2° ed il 3°) introdotti, per la prima volta, con il decreto sostegni bis e non già al comma 1° poiché, se cosi fosse, si porrebbe in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della CGUE.

Il Tribunale si spinge oltre stabilendo che, come già segnalato su questo blog, un’interpretazione dell’art. 125 sexies del TUB in modo difforme rispetto al diritto unionale comporterebbe l’obbligo per il giudice di disapplicare, sia pur parzialmente, la norma italiana.

Secondo il Tribunale, tali considerazioni sono assorbenti e valgono anche a chiarire le ragioni per cui non è stata accolta la richiesta dell’istituto di credito di nuova remissione alla Corte di Giustizia Europea. 

Sul tema il medesimo Tribunale si era già pronunciato nel mese di marzo, adeguandosi all’indirizzo giurisprudenziale maggioritario.

Dunque, l’istituto bancario è stato condannato alla restituzione di tutti i costi sostenuti da parte del consumatore, ivi inclusi quelli a maturazione immediata come le spese istruttorie e di intermediazione.

Nelle prossime settimane Bankitalia si pronuncerà sulla questione dovendo, presumibilmente, confermare quando già disposto con la circolare del 4.12.2019, che ha rappresentato il punto di riferimento per tutti i Collegi dell’ABF. Del resto, non potrà discostarsi dal diritto europeo posto che l’art. 6 del TUB impone alle autorità creditizie l’obbligo di esercitare i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicando i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedendo in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.   

Tuttavia, in seguito alla approvazione del nuovo 125 sexies, occorre registrare una certa resistenza da parte degli istituti finanziari a rimborsare quanto dovuto, ecco perché sarebbe necessario un intervento da parte dell’autorità di vigilanza perché diversamente avremo un Paese all’interno del quale operano aziende che non rispettano un chiaro dettato normativo e ne vanno anche fiere.

Qui la sentenza del Tribunale di Savona

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