Una nuova pronuncia in applicazione della sentenza “Lexitor”. Il Giudice di Pace di Afragola ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata del mutuo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito. Ricostruiamo i dettagli.
La decisione
In caso di estinzione anticipata del mutuo, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Afragola, Margherita Morelli, con la sentenza del 2 ottobre 2020, che dà seguito alla sentenza Lexitur della Corte Ue (Causa C-383/18), introducendo così una nuova posizione nel vivace dibattito sul tema. Secondo la decisione, questo implica che il consumatore:
- non è tenuto a pagare gli interessi maturandi
- ha diritto alla restituzione dei costi fissi sostenuti al momento della stipula
La vicenda
Dopo aver versato la somma rimanente del suo mutuo in una sola soluzione – alla scadenza della 52ma rata, quando mancavano ancora 68 rate – il consumatore ribadiva di avere diritto alla restituzione dei costi residui non maturati e incassati anticipatamente per commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e costi assicurativi. Sul fronte opposto, la banca, invece, che sosteneva la non rimborsabilità di tali costi, poiché maturati interamente all’atto del perfezionamento del contratto.
La disciplina di riferimento è l’articolo 125 sexies c. 1° del Testo Unico Bancario, che ha recepito l’articolo 16 della Direttiva UE 2008/48, secondo cui il consumatore può rimborsare anticipatamente, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi dovuti e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
La Corte di Giustizia, l’11 settembre 2019, ha ribadito “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (….). L’obiettivo è quello di garantire una elevata protezione del consumatore e una tutela effettiva del suo diritto alla riduzione di costi totali del credito in caso di estinzione anticipata del contratto”. Si aggiunga che “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”.
In conclusione
La banca quindi è stata condannata a restituire:
– le commissioni di Unifin, in qualità di mandataria del finanziatore (Santander Consumer Bank) per il perfezionamento e la gestione del finanziamento;
– le provvigioni per l’intermediario;
– i costi relativi al premio assicurativo (la clausola contrattuale che ne negava il rimborso “deve essere considerata abusiva perché in contrasto con il diritto sovranazionale”, alla luce della sentenza della Corte Ue).
Il dibattito rimane aperto. Si consolida sempre più l’orientamento dei tribunali a favore dell’applicazione della sentenza “Lexitor”.
Qui il testo della sentenza: