La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1976/2024 del 7 maggio 2024 si è espressa nuovamente sulla nota questione della estinzione anticipata di un finanziamento e sul diritto dei consumatori ad ottenere la riduzione del costo totale del credito.
La Corte, alla quale è stata sottoposta una vicenda relativa ad un contratto di mutuo estinto anticipatamente sotto la vigenza dell’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141 del 2010, ha confermato e ribadito l’orientamento della giurisprudenza italiana e della stessa Corte, la quale con la nota ordinanza n.25977/2023 aveva sancito che “L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”; “E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Tale pronuncia, che si aggiunge a quella sopra menzionata, ribadisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione di un finanziamento.