La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1951/2023 – n. di Racc. gen. 25977/2023, del giorno 6 settembre 2023 si è espressa per la prima volta sulla nota questione della estinzione anticipata di un finanziamento e sul diritto dei consumatori ad ottenere la riduzione del costo totale del credito.
La Corte, alla quale è stata sottoposta una vicenda relativa ad un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il D. Lgs n.141 del 2010, ha confermato l’orientamento della giurisprudenza italiana, ed ha precisato che il diritto alla riduzione del costo vale anche per tutti i contratti stipulati prima del 2010, ovvero prima dell’entrata in vigore dell’art 125 TUB nella sua nuova formulazione.
Gli istituti bancari infatti hanno da sempre contestato che la vecchia formulazione dell’art. 125 TUB rimandava al CICR la modalità di rimborso che tuttavia non è mai stata adottata e, pertanto, il rimborso doveva ritenersi escluso per i contratti ante 2010.
La suprema Corte ha però chiarito che anche in assenza della deliberazione del CICR – che ha carattere integrativo di una norma primaria – non può privarsi il consumatore del diritto alla riduzione del costo e, dunque, ha cassato la pronuncia di secondo grado rinviando al Tribunale il quale dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
“L’art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
“E’ nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art.33 del D. Lgs 206/2005”.
Tale pronuncia silenzia definitivamente qualsiasi dibattito sull’interpretazione da fornire alla sentenza Lexitor ed alla normativa italiana sul tema.
Il consumatore ha diritto alla riduzione del costo del credito in caso di estinzione di un finanziamento, sia che lo abbia estinto sino al 2010 e sia che lo abbia estinto dopo.
Così è.