Come prevedibile, il Collegio di Coordinamento dell’ABF è stato investito del compito di decidere circa gli effetti del nuovo testo dell’art. 125 serie del TUB.
Il Collegio dell’ABF di Roma (Pres. Pietro Sirena, rel. Maurizio Sciuto), ha adottato un’ordinanza di remissione al Collegio di Coordinamento perché si esprima sull’interpretazione da seguire per il nuovo art. 125 sexies, stante il rischio che si formino orientamenti contrastanti tra i diversi Collegi territoriali.
Il contenuto dell’ordinanza di remissione è particolarmente interessante perché, a valle di una compiuta analisi dell’evoluzione normativa sul tema, il Collegio di Roma, ha confermato le riflessioni e le indicazioni derivanti dalle recenti pronunce tra cui quella del Tribunale di Savona.
In particolare ha chiarito che in “nessun caso la normativa secondaria emanata (anche prima del 2019) dalla Banca d’Italia potrebbe porsi (o avrebbe potuto porsi, anche nel quadro normativo previgente) in contrasto con la corretta interpretazione dell’art. 125 sexies T.u.b. sancita dalla Corte europea, la quale, è vincolante non soltanto nei confronti dei giudici nazionali, ma anche di tutti gli altri soggetti pubblici o che comunque esercitano funzioni pubbliche, come appunto la Banca d’Italia (trattandosi dell’autorità nazionale di vigilanza nel quadro dell’Unione bancaria europea)”.
A conclusione di una chiara e completa disamina, il Collegio ha dichiarato di ritenere che al caso di specie si debbano applicare i seguenti principî di diritto:
- il rinvio disposto dall’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge “Ristori-bis” all’art.125.sexies TUB e alle norme secondarie di trasparenza contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia dev’essere interpretato in senso conforme all’art. 16 della direttiva 2008/48/CE, così come vincolativamente interpretata dalla sentenza Lexitor della CGUE: per quanto riguarda i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, si deve quindi continuare ad applicare la regola secondo cui, in caso di rimborso anticipato di un finanziamento ai consumatori, debbano essere restituiti dall’intermediario tutti gli oneri non maturati, non solo quelli recurring, ma anche quelli up- front (escluse imposte e tasse);
- ove tale rinvio fosse invece interpretato nel senso che, per quanto riguarda i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto “Ristori-bis”, la restituzione degli oneri non maturati in caso di rimborso del finanziamento ricomprenderebbe solo i costi recurring, ma non quelli up-front, l’art. 11-octies, comma 2, del citato decreto sarebbe finalizzato ad aggirare l’applicazione della sentenza Lexitor della CGUE nell’ordinamento giuridico italiano, risultando così in contrasto con l’art. 267 TFUE, nonché con l’art. 288 TFUE. Di conseguenza, il summenzionato art. 11-octies, comma 2, dovrebbe essere automaticamente disapplicato da questo Arbitro, il quale dovrebbe continuare ad applicare il proprio precedente orientamento interpretativo, disponendo la restituzione proporzionale anche degli oneri up-front anticipatamente corrisposti dal consumatore contraente (escluse imposte e tasse).
Ora si attenderà la decisione del Collegio di Coordinamento che, tuttavia, non potrà discostarsi da quanto già statuito in precedenza.
Qui l’ordinanza del Collegio di Roma