Dopo le numerose decisioni da parte del Giudici di Pace e del Tribunale meneghino, questa volta a pronunciarsi sul tema Lexitor è la Corte d’Appello di Milano che, all’esito di un giudizio di impugnazione avverso una ordinanza del Tribunale di Pavia, ha confermato la statuizione del giudice di prime cure che ha condannato l’istituto bancario IBL a restituire tutte le commissioni non godute, in misura pro quota, a favore del consumatore a seguito della estinzione anticipata del finanziamento.
Il Collegio ha quindi accolto in toto i principi della nota sentenza Lexitor che ha riconosciuto il diritto del consumatore ad ottenere, in caso di rimborso ante termine del finanziamento, la riduzione del costo totale del credito al cui interno devono essere inseriti tutte le voci di spesa.
I Giudici non limitano a ribadire il principio ma si occupano di analizzare nel concreto la natura delle commissioni inserite nel contratto di finanziamento.
In particolare, evidenziano che “il contratto non contiene alcuna legenda idonea a spiegare il contenuto delle attività per le quali erano previste le remunerazioni…Ne è di immediata chiarezza e comprensione la differenza tra le varie commissioni: basti pensare alla commissione di attivazione rispetto alle spese di istruttoria e più ancora alla differenziazione di attività rispetto a quella di intermediazione creditizia.”
Questo, come noto, è un ulteriore elemento che i i difensori dei consumatori hanno da sempre denunciato. Gli istituti finanziari inseriscono nei loro contratti commissioni la cui natura e destinazione è opaca e confusa e, attraverso una corretta analisi, si intuisce che non attengono assolutamente a quanto intendono riferirsi ma servono unicamente a rappresentare un ulteriore costo a carico del consumatore che, oltre agli interessi ed alla polizza assicurativa, deve sopportare ulteriori costi ingiustificati e senza un’esatta causale.
Ma non è tutto: la Corte si pronuncia anche sull’applicabilità della Lexitor a seguito della norma di cui all’art. 11 octies comma 1 D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 106/2021, che ha sostituito integralmente l’art. 125 sexies TUB, ribadendo quanto già disposto dal Tribunale di Napoli, secondo cui il richiamo alla normativa secondaria è alquanto generico oltre a non essere la predetta normativa dotata del necessario carattere cogente.
A ciò si aggiunga un ulteriore punto sul quale si è pronunciata: il criterio di riduzione del costo totale credito.
Secondo i Giudici, se deve ritenersi superata la distinzione tra i costi up front e recurring non c’è motivo per applicare un diverso criterio di riduzione del costo, ritenendo valido, anche sulla base di dell’art. 49 del reg. ISVAP n. 35 del 26.5.2010, il criterio pro rata temporis.
Tale pronuncia, ancor più rilevante considerata la fonte da cui proviene, consolida sempre più l’orientamento della giurisprudenza italiana sul tema della Lexitor.
Quante decisioni ci vorranno ancora per convincere le banche a riconoscere il diritto dei consumatori?
Qui il testo della sentenza del 12 gennaio 2022 segnalata da “Tutela Consumatori srl”