La giurisprudenza di merito ha recepito il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della legge “salva banche” ed in particolare dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73 del 2021 convertito con la l. 106/21, nella parte in cui escludeva il rimborso di tutti i costi del finanziamento, per la quota parte non maturata in sede di estinzione anticipata, in relazione ai contratti conclusi prima della entrata in vigore della suddetta novella, così ribadendo i i principi espressi dalla sentenza Lexitor della CGUE.
Il Tribunale di Monza, in persona del Giudice Davide Di Giorgio, con la sentenza n. 20/2023, pubblicata lo scorso 4 gennaio, è stato, infatti, il primo Giudice che ha condiviso i principi espressi dalla sentenza della Consulta, confermando, allo stesso tempo, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 125-sexies TUB debba essere interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Più nello specifico, il Tribunale di Monza così si è espresso: “In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021,è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant’è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2”, il tutto in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato quanto segue: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
Il Giudicante, ancora condividendo il percorso logico giuridico della Consulta, ha poi concluso: “Infatti, pur non avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Questa prima pronuncia, che peraltro si inserisce in un solco già tracciato dalla giurisprudenza di merito nel corso degli ultimi due anni, apre la strada alla interpretazione della norma di cui all’art. 125 sexies in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Nel contempo, occorre registrare, quasi un mese dopo la sentenza n. 263/2022, una certa reticenza da parte degli istituti finanziari a dar seguito a quanto statuito: alcuni tra essi ritengono che la pronuncia non influisca sull’interpretazione della norma con riferimento ai costi cd. a maturazione immediata, mentre altri istituti accolgono parzialmente la decisione ma applicano il criterio di rimborso della curva degli interessi in luogo del pro rata temporis.
Per ora, dunque, al fine di ottenere il rimborso integrale dei costi sostenuti occorre rivolgersi all’Autorità Giudiziaria che, nel corso degli anni, ha consolidato sempre più un orientamento fedele al dettato comunitario e ai principi della nostra Costituzione ma, si sa, il sistema bancario ritiene talvolta di “valere” più delle fondamenta normative che reggono il nostro ordinamento democratico.
Qui la sentenza
TRIBUNALE DI MONZA DOPO CORTE COSTITUZIONALE