Lexitor: il GdP di Taranto condanna IBL a restituire 3.600,00 euro ad un consumatore

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Anche il Giudice di Pace di Taranto si pronuncia a favore dell’applicazione della sentenza Lexitor condannando IBL Banca a rifondere 3.600,00 euro ad un consumatore a titolo di rimborso delle commissioni non godute, in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento, nell’ambito di un procedimento patrocinato dallo Studio Legale Monopoli.

Il sig. Antonio è un militare che per necessità, nell’anno 2019, si è ritrovato a dover stipulare un contratto di cessione del quinto, pagando diverse migliaia di euro a titolo di commissioni.

Tuttavia, dopo circa un anno, ha la possibilità di estinguere il finanziamento e richiede alla banca il conteggio di estinzione. L’istituto però non storna nemmeno una piccola parte dei quasi 4.000,00 pagati a titolo di commissioni.

Dunque, dopo essersi rivolto al nostro studio legale, il consumatore, assistito dagli avv. Fabrizio Monopoli e Claudio Carella, ha avviato un giudizio nei confronti dell’istituto bancario e il Giudice di Pace di Taranto, (Giud. G. Macrì), con una chiara e dettagliata sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato i principi derivanti dalla nota sentenza Lexitor, accertando il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti, per quota parte non goduta, in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento.

Il Giudice ha preliminarmente rigettato l’eccezione di incompetenza del Giudice di Pace posto che, è stato chiarito, la competenza si determina in base al valore richiesto e, nel caso de quo, lo stesso rientrava nello scaglione di competenza del giudice di Pace nonché l’eccezione di prescrizione considerato che il contratto è stato stipulato nell’anno 2019 ed estinto nell’anno 2020.

Il Giudicante ha inoltre ribadito la natura imperativa dell’art. 125 sexies il quale non può essere derogato da altre disposizioni di legge o da accordo tra le parti.

Dunque, un’ulteriore decisione che conferma il diritto dei consumatori e che si inserisce nel filone, ormai consolidato, secondo cui l’art. 125 sexies deve essere interpretato sulla base del principio di onnicomprensività dei costi da restituire a favore dei consumatori.

Qui la sentenza del Gdp di Tarant

43 gdp Taranto, sentenza del 16.6.2022 (IBL)

 

 

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