Il 2021 è stato sicuramente un anno di grandi “confronti” in merito al discusso tema relativo al diritto del consumatore di ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti, per la quota parte, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.
Come noto, dopo che la CGUE ha sancito, con la sentenza Lexitor del settembre 2019, il principio della restituzione degli oneri, durante il 2021 si è imposto, in modo pressoché unanime, l’orientamento giurisprudenziale a favore dell’applicazione di quanto statuito dalla Corte. Dunque in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti per la quota parte non goduta.
Tuttavia, le banche e gli intermediari finanziari hanno continuato a opporre resistenza e solo in pochi hanno deciso spontaneamente di dare seguito alle richieste di rimborso. Ciò è accaduto nonostante Banca d’Italia, sia direttamente e sia attraverso l’Arbitro Bancario Finanziario, avesse ribadito il principio secondo il quale le decisioni della CGUE sono immediatamente applicabili, per quanto non condivisibili, e pertanto gli intermediari si sarebbero dovuti adoperare al fine di attuare quanto disposto dalle stesse.
Ma gli intermediari, pur di non intaccare i loro bilanci, sono arrivati al punto di delegittimare in tutti modi anche l’organo di vigilanza attraverso la scelta di risultare inadempimenti alle decisioni dell’ABF.
Ma la “svolta” arriva nel mese di luglio ’21 quando, in sede di conversione del Decreto Sostegni Bis, spunta una norma salvifica che esclude l’applicazione dei principi della Lexitor per tutti i contratti stipulati ante 25 Luglio 2021, poiché richiama il contenuto delle comunicazioni di Banca d’Italia degli anni scorsi che limitavano il rimborso alle sole spese up front e non già anche a quelle recurring. Una norma che viene sin da subito contestata per la palese frizione con l’ordinamento comunitario al quale peraltro spetta la competenza sulla materia del credito al consumo. Tuttavia, la giurisprudenza italiana non si fa influenzare da questa scelta del legislatore: tutt’altro. E conferma così i principi della Lexitor anche alla luce della l. 106/2021, affermando in più occasioni che o si interpreta il nuovo testo dell’art. 125 sexies in armonia con il dettato comunitario o, viceversa, il Giudicante ha l’obbligo di disapplicare la norma nazionale che si pone in contrasto con quella europea.
Banca d’Italia invece coglie l’occasione per riacquisire un pizzico di “autorevolezza”, nel frattempo smarrita a causa dei comportamenti degli intermediari e, dapprima con il Collegio di Coordinamento dell’ABF e poi con nuove linee guida, fa resuscitare la distinzione tra costi up front e costi recurring limitando la restituzione solo a quest’ultimi. In tal modo si assicura che nessun intermediario possa non adempiere alle sue decisioni che di lì in poi sarebbero state tutte favorevoli agli istituti finanziari. Resta il fatto che nell’arco di circa un anno il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha la straordinaria capacità di affermare tutto e il contrario di tutto, ovvero riconoscere dapprima la preminenza del diritto comunitario sul diritto nazionale salvo poi rinnegarla giustificandosi sull’assunto secondo cui il legislatore italiano ha introdotto una norma che rischia sì di apparire incostituzionale ma poiché è preclusa all’organo arbitrale la possibilità di sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale nel contempo si può applicare la legge italiana in luogo di quella comunitaria.
Ed è così che, per la seconda volta in pochi mesi, le banche tirano un sospiro di sollievo. D’ora in poi non solo potranno violare il diritto comunitario ma avranno anche il benestare del loro organo di controllo.
Ma non finisce qui.
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 2 novembre 2021, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, rinviandola per ciò alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Dunque, tutte le critiche avanzate dai primi commentatori all’indomani della approvazione della l. n. 106/2021, sono state ben riassunte nell’ordinanza del Giudice del Tribunale di Torino Astuni che, peraltro, è stato uno dei primi ad occuparsi degli effetti dirompenti della sentenza Lexitor.
Nel contempo il contenzioso sulla materia aumenta a dismisura e i Giudici di Pace nonché i Tribunali italiani con decisioni unanimi continuano a condannare gli istituti bancari a rimborsare i consumatori.
Non si discute di qualche centinaia di euro bensì di migliaia e migliaia di euro illegittimamente trattenute dalla banche e non restituite.
Tra le ultime, si richiamano le decisioni del Giudice di Pace di Lagonegro che, con sentenza n. 228 del 26.11.2021, accogliendo la domanda del consumatore, accerta il diritto dello stesso ad ottenere il rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione del finanziamento, senza distinzione tra oneri up front e recurring .
Nella stessa direzione si muovono il Giudice di Pace di Ivrea (sent. 691/2021 del 4.12.2021) e il Giudice di Pace di Roma (sent. n. 26312/2021 del 06.12.2021), il Tribunale di Napoli (sentenza del 14.12.2021) e Ivrea (sentenza del 7/12/2021) che fanno salvo il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti al momento della stipula del contratto.
Al riguardo stabiliscono che la differenziazione dei costi up front e recurring nel caso di anticipata estinzione del finanziamento non ha ragion d’essere proprio per l’applicabilità dei principi sanciti dalla Lexitor che supera appunto tale distinzione.
Il Tribunale di Napoli considera il nuovo articolo 125 sexies TUB nella parte in cui ritiene applicabili “le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” addirittura una norma ultronea, ritenendo che questa disposizione debba essere interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48/CE e sulla base dei principi sanciti dalla Lexitor.
Per i consumatori continuerà la battaglia per vedere riconosciuto un diritto sacrosanto, affermato e ribadito in sede legislativa e giudiziaria ma che, a causa delle forti resistenze degli istituti bancari, non trova la sua piena applicazione. Tuttavia abbiamo imparato che c’è sempre un giudice a Berlino ecco perché il 2022 sarà l’anno in cui verrà posta la parola fine sull’intera vicenda, considerato che la questione è stata già sollevata sia dinanzi alla Corte di Cassazione nonché, come detto in precedenza, dinanzi alla Corte Costituzionale e, a quel punto, ci sarà poco da fare se non rispettare quanto verrà statuito.
Qui le ultime decisioni tutte a favore della applicazione della sentenza Lexitor
Gdp Lagonegro, sentenza n. 228.2021
GDP di ivrea sentenza del 4.12.2021