Lexitor: i Tribunali di Patti e Crotone condannano Prestitalia e Santander

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Alte due nuove pronunce, questa volta dai Tribunali di Patti e Crotone, rispettivamente del 15 e del 21 marzo 2022, a favore della applicabilità della sentenza Lexitor nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

I consumatori, assistiti dagli avv. Gaetano di Fluri e Giorgia Fieramosca, hanno citato in giudizio le finanziarie (Prestitalia e Santander) per la richiesta di restituzione degli oneri non maturati a seguito del rimborso anticipato del finanziamento e, seguendo l’orientamento ormai consolidato a livello nazionale, i Giudici hanno confermato il pieno diritto ad ottenere il ristoro dei costi.

In dettaglio, il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Pietro Paolo Arena, ha richiamato la sentenza Lexitor evidenziando come questa abbia reso più chiara l’applicazione della norma prevista all’interno dell’art. 16 della Direttiva UE 2008/48, sostenendo appunto che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, inserendo al suo interno tutti i costi sostenuti.

Ha poi aggiunto che “La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’interpretazione del diritto dell’Unione Europea posto in essere con i propri atti ha efficacia vincolante per il giudice nazionale diventando fonte di diritto oggettivo e tale efficacia vincolante ha effetto anche sui rapporti sorti prima della pubblicazione della sentenza della CGUE”.

Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice Valentina Tumedei, ha chiarito che “dopo la sentenza Lexitor dunque, l’interpretazione dell’art. 125 sexies TUB secondo cui è rimessa all’autonomia negoziale e in definitiva alle determinazioni dell’intermediario, alle quali aderisce il consumatore, la ripartizione dei costi in ripetibili per la residua durata (oneri recurring) e irripetibili (oneri up front), con l’unico limite dell’adeguata informazione e trasparenza, non è più sostenibile; piuttosto deve affermarsi che ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo “ripartita” sull’intera durata del contratto ed è perciò “dovuta” per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.”

Da tale ragionamento ne deriva il diritto del consumatore alla retrocessione dei costi e la condanna delle finanziarie alla loro restituzione.

Qui le sentenze

25 sentenza Trib Patti Prestitalia 15.03.22

31970787s-2 (1)

 

 

 

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