Lexitor: Gdp di Torino condanna la Banca Popolare Pugliese

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La Banca Popolare Pugliese è stata condannata a restituire una quota parte delle commissioni istruttorie a favore di un suo cliente che aveva estinto in anticipo un contratto del quinto dello stipendio.

Il Giudice di Pace di Torino si è così nuovamente pronunciato sul tema della rimborsabilità degli oneri non goduti in seguito alla estinzione anticipata di un finanziamento e, sulla scia di quanto già statuito dal Tribunale di Savona e di Napoli, ha confermato la piena applicabilità dei principi espressi dalla sentenza Lexitor, anche dopo l’entrata in vigore della l. 106/2021 che, erroneamente, è stata interpretata dagli istituti bancari nella direzione di uno stop alla riduzione del costo totale del credito.

Il Giudice di Pace di Torino ha ribadito un concetto quantomai semplice e fondamentale: in presenza di una pronuncia della Corte di Giustizia Europea, che rappresenta una fonte del diritto super-primaria, non può invocarsi alcuna ipotetica circolare (fonte di grado inferiore) che smentisca il principio dettato in sede comunitaria perché si andrebbero a minare le basi del diritto.

La legge 106/2021 dunque non può interpretarsi in senso difforme da quanto statuito dalla CGUE.

La sentenza Lexitor trova dunque immediata applicazione posto che è una sentenza interpretativa di una direttiva già recepita a partire dal 2010 dallo Stato Italiano e pertanto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, la banca deve restituire tutti i costi sostenuti e non già solo quelli a maturazione differita.

Si consolida così l’orientamento che depone a favore dei principi espressi dalla Lexitor e si attende la pronuncia del Collegio di Coordinamento dell’ABF che, presumibilmente, confermerà la precedente decisione assunta.

Qui il testo della sentenza

Sentenza gdp di Torino del 23.09.2021 c. BPP (1)

 

 

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