Non c’è da più da meravigliarsi quando viene pubblicata una nuova pronuncia che conferma l’applicazione dei principi della sentenza della CGUE Lexitor, stante il notevole numero di decisioni che hanno consolidato un orientamento giurisprudenziale pressoché unanime. Tuttavia, la decisione che pubblichiamo, ha una particolare rilevanza perché, rispetto alle precedenti, il Giudice non si limita a evidenziare il valore di fonte super primaria di una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea ma svolge un’ulteriore valutazione. Il ragionamento si incentra sul tema che sta caratterizzando questi mesi ovvero l’applicazione dell’art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui prevede che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Sul punto il Tribunale ritiene che la disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell’art. 125sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che l’art. 125 sexies va interpretato alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Con riferimento alla disposizione con cui si ritiengono applicabili “le norme secondarie”, il Giudicante afferma, con parole che trasudano la verità della dinamica che ha portato alla novella di luglio, che “Il rinvio della disposizione legislativa è il risultato di una tecnica legislativa alquanto approssimativa, posto che il rinvio appare operato non già a norme secondarie specificamente individuate ma genericamente, a quelle contenute nelle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Afferma ancora che “la genericità di tale rinvio è di tutta evidenza in considerazione del fatto che le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, per il loro carattere o progammatico, indicativo, a volte interlocutorio, a volte sanzionatorio,a volte di non chiara interpretazione, non sono suscettibili di una diretta applicazione se non per via interpretativa di una norma già completa nel suo precetto”.
In altri termini, afferma con nettezza che l’unico valore che può riconoscersi ad una circolare di Banca d’Italia è al più complementare rispetto ad una norma giuridica che rappresenti già di per sé un precetto al quale ci si deve attenere ma mai superiore o rispetto ad una fonte sovraordinata.
Altrimenti se dovesse passare questo messaggio, tutte le autorità di controllo, di vigilanza, e chi più ne ha più ne metta, potrebbero disapplicare leggi costituzione, e adottare circolari e comunicazione con l’ambizione di disciplinare settori della vita dei cittadini, decidendo in modo arbitrario e a volte antigiuridico.
Questa decisione occorre leggerla con attenzione perché rappresenta una chiara lezione di diritto munita altresì di un “rimprovero” a chi strumentalmente tenda di ribaltare, a proprio favore e senza alcun fondamento giuridico, i principi cardine del nostro ordinamento.
Ed allora, diciamolo pure che “sì, l’obbligo disposto dalla sentenza Lexitor rappresenta un forte svantaggio per il sistema bancario perché è costretto per legge a rimborsare costi, che ha intascato illegittimamente, a favore dei suoi suoi clienti” ma la legge è legge e per sua natura comporta un patimento o una concessione ma non per questo si può decidere di non rispettarla quando non la si gradisce.
Qui la decisione
.2021 – Ucchiello Sentenza di appello Neri c. Compass (3)-2