Solo negli ultimi 10 giorni, sono tre le pronunce di altrettanti Tribunali, Genova, Savona e Napoli, che hanno confermato i principi della nota sentenza Lexitor stabilendo che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo complessivo del credito nel quale sono ricomprese tutte le voci di costo.
Nel dettaglio, il Tribunale di Genova con sentenza n. 2248 del 14.10.2021, respingendo la domanda dell’Istituto di credito sulla non rimborsabilità dei costi c.d. up front, conferma la sentenza emessa dal Giudice di Pace che aveva accertato il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione del finanziamento, senza distinzione tra oneri upfront e recurring. Il Giudicante ha ribadito la necessità di interpretare l’art. 125 sexies TUB alla luce dei principi sanciti dalla Lexitor, confermando, dunque, che il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito inclusi tutti i costi posti a suo carico.
Nella stessa direzione si muove il Tribunale di Brindisi, che con sentenza n. 1279/2021 del 04.10.2021, considera errata la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui distingue costi recurring ovvero up front, in quanto in apparente contrasto con l’art. 125 sexies TUB, interpretato sulla scorta dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE.
A tal riguardo, precisa che l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, sottesa alla norma, verrebbe ad essere sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi ai soli costi che dovessero essere riportati nei contratti come dipendenti dalla loro durata e pertanto rigetta la richiesta dell’intermediario.
Queste pronunce testimoniano dunque che quanto sopra esposto non conduce a conclusioni differenti neanche a seguito della riformulazione dell’art. 125 sexies introdotta nel nostro ordinamento a far data dal 24.07.2021.
Difatti, con una recentissima pronuncia il Tribunale di Napoli, oltre a ritenere che il novellato art. 125 sexies TUB non possa scalfire quanto sancito dalla sentenza Lexitor, ha dichiarato la sussistenza di una sostanziale continuità fra le due versioni del primo comma dell’articolo 125 sexies TUB, facendo salvo il diritto del consumatore in caso di estinzione anticipata ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti e non solo di quelli che matureranno successivamente.
Altresì, la suddetta pronuncia ha affrontato la questione circa il richiamo alle disposizioni di Banca di Italia emanate nel 2009 e nel 2011 presenti al secondo comma dell’art. 125 sexies TUB, chiarendo che la portata delle stesse non implica la non rimborsabilità dei costi upFront al consumatore che abbia estinto anticipatamente e che, anche qualora si volesse applicare questa disposizione in tal senso, la questione sarebbe irrilevante posto il palese contrasto con la normativa europea e con la già citata giurisprudenza della CGUE .
Le pronunce in commento assumono particolare rilievo poiché, sommandosi alle altre 4 decisioni già emanate confermano la possibilità di estendere i principi “Lexitor” al contenzioso nazionale anche a seguito del nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB .
Ed invero, c’è da segnalare che in seguito alla l. 106/2021, salvo una pronuncia del Giudice di Pace di Piombino – sentenza n. 66 del 16 agosto 2021 – (che ovviamente gli istituti di credito fanno assurgere a pronuncia analoga a quelle adottate dalle Sezioni Unite della Cassazione), tutti i Tribunali investiti della vicenda si sono espressi in modo unanime confermando i principi espressi dalla Lexitor.
Nonostante tale granitico orientamento, le Banche hanno deciso di non rimborsare autonomamente i costi a favore dei consumatori e, per tale motivo, sarà necessario adire l’autorità giudiziaria al fine di vedersi riconosciuto quanto dovuto.
Qui l’elenco completo delle ultime tre sentenze.
Finanziamento_mediante_cessione_del_quinto_Lexitor_1634734253
Sentenza Trib. Napoli , 13 ottobre 2021 ( post L. 1062021parti oscurate)
Trib. di Brindisi_sentenza del 4.10.2021_ post L. 106.2021
Dott.ssa Antonella Grassi