Il Giudice di Pace di Gallipoli, il Tribunale di Torino e il Tribunale di Napoli confermano l’applicazione dei noti principi statuiti dalla sentenza Lexitor allineandosi al filone giurisprudenziale che conferma l’applicabilità della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019, anche dopo la recente norma di cui all’art. 11 octies comma 1 D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 106/2021, che ha sostituito integralmente l’art. 125 sexies TUB.
I Giudici hanno evidenziato l’irrilevanza della distinzione tra gli oneri c.d. up front, relativi alla fase preliminare e/o di formazione del rapporto contrattuale, e quelli recurring, relativi invece alla fase esecutiva del contratto e come tali destinati a maturare nel corso del tempo, confermando così i principi sanciti dalla sentenza Lexitor e il conseguente diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava up front, anche dopo il novellato art. 125 sexies TUB.
Come già anticipato, ci si aspetta un ulteriore consolidamento dell’orientamento sin qui seguito, considerato che ad oggi sono decine le decisioni che hanno disposto la restituzione a favore del consumatore di tutti i costi sostenuti. Ed invero, nonostante la novella legislativa, i giudici italiani hanno continuato ad interpretare la sentenza Lexitor secondo diritto, ovvero riconoscendo preminenza ad una norma di rango superiore che, pertanto, non può essere disapplicata in luogo di una norma di rango secondario, quale appunto le circolari di Bankitalia richiamate dalla legge 106/21.
Occorre inoltre evidenziare che, nei giorni scorsi, il Tribunale di Torino ha notificato alla Corte Costituzionale l’ordinanza del 2 novembre 2021 con la quale il Giudice Astuni ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Dunque, entro la fine del 2022, considerati i tempi medi di decisione della Corte Costituzionale, è molto probabile che arrivi una pronuncia che porrà fine al discusso tema delle restituzioni in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.
Nel frattempo, e sino ad allora, non resta che continuare ad agire nelle aule di giustizia per il riconoscimento degli oneri non goduti considerato che i Tribunali italiani, a differenza delle curiose e variabili prese di posizione dell’Arbitro Bancario Finanziario, in modo pressoché unanime stanno applicando il sacrosanto principio previsto dalla Lexitor.
C’è da segnalare come, proprio per evitare gli esiti sfavorevoli con conseguente condanna alle spese, molti istituti bancari, dopo essersi visti recapitare una citazione in giudizio, stanno cercando soluzioni transattive con i ricorrenti e non si esclude che nei prossimi mesi muteranno le policy sino ad ora adottate dalle medesime finanziarie venendo incontro alle istanze dei consumatori.
Qui le ultime decisioni tutte a favore della applicazione della sentenza Lexitor