Oggi, 8 novembre 2022 si è tenuta l’udienza in Corte Costituzionale per la discussione della questione di legittimità, sollevata con ordinanza del 2 novembre 2021, dal Tribunale di Torino – Giudice Astuni – con la quale è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, per contrasto con gli arti. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui:
- prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
- limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
Questa mattina, dinanzi al Collegio della Corte Costituzionale, gli avvocati difensori degli istituti bancari hanno difeso la legittimità costituzionale della norma contestata sulla base di due rilievi: per un verso il grave danno per il sistema bancario che comporterebbe la dichiarazione di incostituzionalità – secondo una stima pari ad € 5 miliardi – e per altro il principio del legittimo affidamento poiché, secondo la loro prospettazione, la sentenza Lexitor sarebbe stato un fulmine a ciel sereno rispetto al quadro normativo consolidato.
Tuttavia, occorre considerare che la sentenza della C.G.U.E. è una sentenza interpretativa e che pertanto interviene per dare interpretazione conforme all’art. 16 della direttiva n. 48/2008. Pertanto tale principio si sarebbe dovuto applicare già a partire dalla trasposizione nell’ordinamento nazionale della citata direttiva e non può sostenersi, invece, che tale principio può valere solo per il futuro. Senza considerare che tale futuro sarebbe davvero a di breve durata posto che, come hanno ricordato sempre i difensori, a livello comunitario si sta per adottare la nuova direttiva sul credito al consumo.
L’Avvocatura dello Stato è intervenuta evidenziando un errore nei conti forniti dalle banche. Ed invero l’impatto economico conseguente ad una dichiarazione di incostituzionalità della norma non produrrebbe 5 miliardi di euro di perdite per il sistema bancario bensì una forbice tra 800 milioni e 1 miliardo di euro. Tale dato proviene proprio da uno studio commissionato da Banca d’Italia sugli effetti della sentenza Lexitor.
Senza considerare che, tra contratti prescritti e richieste che non verrebbero avanzate, l’impatto sarebbe ben inferiore e comunque con un effetto non immediato, tenuto conto della dilatazione temporale dei possibili rimborsi.
Sul punto, l’avvocato dello Stato, Paolo Gentili, ha citato la famosa frase di Kant secondo cui “c’è una bella differenza tra 100 talleri reali e 100 talleri pensati”, con ciò rimarcando l’eccessiva dimensione numerica del rischio di perdite paventato – ma non sussistente – da parte del sistema bancario.
L’avvocato dello Stato, ha altresì riconosciuto che la sentenza interpretativa della C.G.U.E. ha portata retroattiva non derogabile salvo che, citando un predente della Corte Europea, non sussistano casi eccezionali che possano giustificare una irretroattività degli effetti .
Da registrare, infine, una domanda avanzata dalla Giudice Relatrice, Emanuela Navarretta, agli avvocati degli istituti bancari sul se avessero considerato, all’interno del calcolo dell’impatto, anche l’indennità dovuta a favore delle finanziarie in caso di estinzione anticipata a titolo di cosiddetta penale che, come noto, è presente in tutti i contratti di finanziamento.
Dunque, le banche hanno confermato gli argomenti già utilizzati nel corso di questi ultimi anni, post Lexitor, paventando tuttavia, a corredo di motivazioni di diritto non solidissime – prova né la giurisprudenza formatasi sul tema – l’impatto economico che potrebbe avere una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Ma ovviamente ci aspettiamo che la Corte adotti una decisione fondata sul diritto, sul sistema delle fonti e sulla compatibilità della legge nazionale con il precetto costituzionale, e non già mossa da valutazioni che nulla c’entrano con il rispetto dei principi fondanti la nostra nazione.
La decisione è attesa entro metà dicembre.