l’ABF fa marcia indietro: confermati i princìpi della Lexitor

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L’ABF è tornata sui suoi passi ed in particolare sulla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 con la quale, in seguito alla nota sentenza Lexitor, statuì che “l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Ed invero, il 13 febbraio 2023, come riportato sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario, i Presidenti e alcuni componenti dei Collegi ABF, riunitisi nella Conferenza dei Collegi, hanno discusso sul tema dell’estinzione anticipata dei contratti di cessione del quinto dello stipendio (CQS), in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale (n. 263/2022) che ha dichiarato l’incostituzionalità della disciplina transitoria prevista dall’art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis).

Tale disciplina, come noto, nei casi di estinzione anticipata di finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi recurring, escludendo quelli up front.

La decisione del Collegio di Coordinamento del 2019 applicava i principi derivanti dalla sentenza Lexitor e, inoltre, dava disposizioni in merito al criterio applicabile per la riduzione dei costi cosiddetti up front, prevedendo che “in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, (il criterio) deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

In altri termini, nonostante il superamento da parte della CGUE della distinzione tra costi up front e costi recurring, l’Arbitro Bancario Finanziario, al fine di trovare una sintesi tra le legittime esigenze dei consumatori e le aspettative -meno legittime – del sistema bancario, individuava un criterio di ripetizione differente per i costi a maturazione immediata e differita, prevedendo la curva degli interessi nel primo caso (criterio favorevole alle finanziarie) e il criterio proporzionale del pro rata temporis nel secondo (criterio più favorevole ai consumatori ed in linea con il dettato della CGUE).

Dunque un passo indietro da parte dell’ABF che ci si aspettava e che, tuttavia, arriva dopo ben 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022.

Sicché, d’ora in poi, l’Arbitro Bancario Finanziario dovrà attenersi ai principi previsti dalla Lexitor e dalla Corte Costituzionale, riconoscendo il diritto al rimborso dei consumatori per tutte le estinzioni anticipate di un finanziamento, applicando tuttavia i diversi criteri della curva degli interessi e del pro rata temporis a seconda della natura delle voci di costo.

Ci sarà da chiedersi se, come già avvenuto in passato, gli intermediari rispetteranno le decisioni dell’ABF la cui credibilità è stata fortemente messa in discussione a causa dell’elevatissimo tasso di inadempimento delle finanziarie.

 

 

 

 

 

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