Ancora una volta il Tribunale di Savona, con la recentissima sentenza emessa in data 22 novembre 2021 si è allineata nuovamente al filone giurisprudenziale che conferma l’applicabilità della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea in data 11 settembre 2019, c.d. Lexitor anche dopo la recente norma di cui all’art. 11 octies comma 1 D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 106/2021, che ha sostituito integralmente l’art. 125 sexies TUB.
Nel caso specifico l’attore, dopo aver estinto in anticipo un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, ha citato in giudizio l’istituto di credito mutuante richiedendo il rimborso pro quota degli oneri versati e non goduti.
Tuttavia, l’Istituto di credito, alla luce di un’interpretazione del tutto arbitraria dell’art. 125 sexies TUB. riteneva che alcune di queste commissioni non fossero rimborsabili essendo up front.
Il Giudice dopo una previa analisi dell’iter legislativo e giurisprudenziale che ha investito la materia ha evidenziato l’irrilevanza di operare una distinzione tra gli oneri c.d. up front, relativi alla fase preliminare e/o di formazione del rapporto contrattuale, e quelli recurring, relativi invece alla fase esecutiva del contratto e come tali destinati a maturare nel corso del tempo, confermando così i principi sanciti dalla sentenza Lexitor e il conseguente diritto del mutuatario al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate, ivi compresi i costi che il contratto considerava up front, anche dopo il novellato art. 125 sexies TUB.
Difatti, il Giudicante con questa sentenza ha ribadito quanto era stato già confermato dallo stesso Tribunale di Savona con precedente sentenza, ovvero che tra il vecchio e nuovo testo dell’art. 125 sexies deve rilevarsi una sostanziale continuità, poiché entrambi promanano dalla normativa europea e dall’interpretazione che di essa ha dato la CGUE sostenendo dunque che entrambe le versioni riconoscano il diritto del consumatore al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti in caso di estinzione anticipata.
Ma vi è di più.
Proseguendo il Giudice ha anche affermato che non vale la circostanza che la L. 106/2021 limiti l’applicazione del rinnovato art. 125 sexies TUB ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge.
Ha compiutamente ritenuto, infatti, che il comma che sancisce il principio di irretroattività del rimborso degli oneri non può che riferirsi ai due commi (il 2° ed il 3°) introdotti, per la prima volta, con il decreto sostegni bis e non già al comma 1° poiché, se così fosse, si porrebbe in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della CGUE.
In effetti, sarebbe illogico e giuridicamente insostenibile non applicare i principi della Lexitor ai contratti stipulati nella vigenza del pregresso art. 125 sexies, in quanto la nuova formulazione della norma al primo comma recepisce espressamente quanto affermato appunto dalla Lexitor.
La giurisprudenza in materia si arricchisce così di un ulteriore intervento favorevole alla tesi che conferma l’applicabilità di tutto dei principi dalla Lexitor.
Questa ennesima decisione dimostra tuttavia che le finanziarie stanno attuando una politica di “resistenza” alle richieste di rimborso, nonostante siano consapevoli di dover restituire gli importi, obbligando di fatto i consumatori ad adire l’autorità giudiziaria.
Qui la decisione del Tribunale di Savona