Nuova ed ennesima conferma dei princìpi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di estinzione anticipata di un finanziamento. il Tribunale di Savona, con sentenza dell’1.02.2022, ha respinto l’appello dell’istituto bancario confermando la sentenza del Giudice di Pace che aveva accertato il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti, per quota parte non goduta, in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento.
Il Tribunale di Savona, che si era già espresso sulla questione, richiamando la pronuncia n. 19842/2003 della Cassazione, ha affermato che l’introduzione del nuovo testo dell’art. 125 sexies non scalfisce l’efficacia percettiva della sentenza della CGUE posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, il valore normativo delle pronunce interpretative della Corte comporta per il giudice nazionale un obbligo di una interpretazione adeguatrice che, si badi, sussiste persino se la direttiva in questione, all’epoca dei fatti, non fosse stata ancora trasposta nella normativa nazionale.
Dunque un ulteriore tassello che conferma il diritto dei consumatori e che si inserisce nel filone, ormai consolidato, secondo cui l’art. 125 sexies deve essere interpretato sulla base del principio di onnicomprensività dei costi da restituire a favore dei consumatori.
C’è da evidenziare infatti che su questo tema la giurisprudenza è un coro unanime e, salvo rarissimi casi poi comunque ribaltati in sede di appello, i giudici stanno confermando i principi della Lexitor rispetto a tutti i contratti estinti prima della scadenza
Qui al sentenza del Tribunale di Savona segnalata dall’avv. Comba