Il Giudice di Pace di Torino, con due distinte decisioni, si è nuovamente pronunciato sul tema della rimborsabilità degli oneri non goduti in seguito alla estinzione anticipata di un finanziamento e, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale italiano, ha confermato in tutte e due le pronunce, la piena applicabilità dei principi espressi dalla sentenza Lexitor, anche dopo l’entrata in vigore della l. 106/2021 che, erroneamente, è stata interpretata dagli istituti bancari nella direzione di uno stop alla riduzione del costo totale del credito.
Nel dettaglio, il Giudice di Pace di Torino in persona della dott.ssa Giuliana Di Bologna, con le sentenze di cui nn. 2865/2021 e 2918/2021 rispettivamente del 15 novembre e del 19 novembre 2021, ha condannato Santander Consumer Bank e Vivibanca spa alla restituzione nei confronti dei consumatori della quota parte non goduta di tutti i costi previsti dal contratto, senza alcuna distinzione tra up fronte recurring, con richiamo all’applicabilità della sentenza Lexitor.
Si ricorderà che non è la prima volta che questi istituti vengono condannati in sede giudiziale alla restituzione integrale di tutti i costi sostenuti dal consumatore.
Del resto, in considerazione dei numerosi inadempimenti alle decisioni ABF che hanno visto soccombere dette finanziarie, per i consumatori l’unico modo per far valere il diritto dei consumatori è proprio quello di adire la giustizia ordinaria.
Entrambi i contratti in questione erano stati stipulati sotto la vigenza del previgente art. 125 sexies TUB introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs n.141/2010, il quale come è noto ha attuato in termini quasi identici quanto previsto dal diritto unionale circa i contratti di credito ai consumatori e in particolare quanto sancito dall’art. 16 dalla direttiva n.2008/48/Ce.
Tale direttiva prevede appunto il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata, alla riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
Sicché considerato che il diritto dell’unione è fonte super primaria e che l’art. 125 sexies TUB che lo ha attuato costituisce una fedele trasposizione, il Giudice ha ritenuto indubbio il diritto dei clienti ad estinguere anticipatamente i finanziamenti nonché ad ottenere il conseguente rimborso di tutti i costi accessori correlati alla stipula del contratto.
A supporto di ciò il Giudicante reputa applicabile ai casi in ipotesi anche la sentenza 11.09.2019 della CGUE che, chiamata a fornire una corretta interpretazione di quanto sancito dalla direttiva, si è espressa in maniera più favorevole al consumatore, rimarcando il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di tutti i costi connessi alla stipula del contratto cioè sia dei costi legati alla durata del contratto, c.d. recurring, che i costi sostenuti una tantum o up front, sostenuti cioè per la stipulazione del contratto.
A tal riguardo, il GdP di Torino, ha ritenuto che la nuova formulazione dell’articolo 125 sexies T.U.B. introdotto a far data dal 24.07.2021 non può portare a conclusioni diverse.
Difatti, tale legge ha modificato in aderenza alla sentenza Lexitor il testo dell’art. 125 sexies TUB, che disciplina il rimborso in caso di estinzione anticipata, e dall’altro lato, ha stabilito, al comma 2, che il nuovo testo dell’art. 125 sexies si applica ai soli contratti di finanziamento conclusi dopo la entrata in vigore della legge di conversione.
Secondo il Giudicante, se ci si fermasse all’interpretazione di quanto sin qui stabilito sembrerebbe che il legislatore abbia voluto delimitare i confini temporali dell’applicabilità della Lexitor ai soli contratti stipulati successivamente alla L. 106/2021.
Ma così non è. Difatti, quello che sfugge agli intermediari, ed è il punto su cui si è soffermato il Giudice, è che il secondo comma dell’articolo in questione continua precisando che “ Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca D’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Le stesse disposizioni di Banca d’Italia sono state richiamate interamente nella decisione proprio per dimostrare che esse non negano affatto il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi legati al contratto in caso di estinzione anticipata.
Pertanto, conclude il Giudicante in entrambe le decisioni che se il contratto di finanziamento esclude il rimborso per tutti i costi ad esso connessi in caso di estinzione anticipata dovrà considerarsi illegittimo sia alla luce delle disposizioni impartite dalla Banca d’Italia sia del novellato articolo 125 sexies T.U.B., comma 2.
Qui le decisioni