Cessione del quinto rinegoziata: Banca Popolare Pugliese condannata a rimborsare un pensionato

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Il Giudice di Pace di Brindisi, con sentenza del 15.03.2021, ha condannato la Banca Popolare Pugliese a restituire a un pensionato di San Pancrazio Salentino la quota parte delle commissioni bancarie in seguito alla estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto della pensione.

La vicenda

Il consumatore, assistito dagli avv.ti Claudio Carella e Fabrizio Monopoli, nel 2011 aveva stipulato un contratto di cessione del quinto della pensione e, poiché aveva necessità di nuova liquidità, nel 2013 lo aveva estinto anticipatamente per contrarne uno nuovo.

Come noto, all’interno di tale tipologia di contratti vi sono una serie di voci relative alle cosiddette commissioni bancarie e accessorie che rappresentano un notevole costo per i consumatori.
Tuttavia, l’art. 125 sexies del TUB prevede il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di anticipata estinzione. In altre parole, se il contratto prevede commissioni per 5mila euro, tale somma è distribuita per tutte le rate previste e, dunque, in caso di rimborso del finanziamento prima della naturale scadenza, la banca dovrà stornare – rectius rimborsare – le commissioni in proporzione al numero di rate residue.


Così, i legali del pensionato, dopo aver infruttuosamente richiesto il rimborso degli oneri non goduti, hanno chiesto – e ottenuto – la concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti dell’istituto di credito il quale, in seguito, aveva spiegato opposizione.

La decisione del Giudice

Il Giudice di Pace ha dato ragione al consumatore e ha riconosciuto il suo diritto a ottenere la restituzione delle somme non godute per via dell’anticipata estinzione del finanziamento. Ha così confermato il decreto ingiuntivo nei confronti della banca. In particolare, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea “Lexitor”, le indicazioni di Banca d’Italia e il consolidato indirizzo giurisprudenziale da parte dei Tribunali italiani, il Giudice di Pace ha accertato che, quando un consumatore estingue anticipatamente un contratto di finanziamento, la banca deve restituire tutti i costi in proporzione alle rate residue, ivi compresi quelli cosiddetti “up-front” ossia a maturazione immediata come, ad esempio, le spese istruttorie e di intermediazione.


“Con questa decisione – affermano gli avv.ti Carella e Monopoli che hanno assistito il pensionato – il Giudice di Pace di Brindisi ha riconosciuto un diritto sacrosanto del consumatore: se si estingue anticipatamente o, come comunemente si afferma, si rinegozia o si rinnova un finanziamento o una cessione del quinto, la banca deve restituire la quota parte delle commissioni non godute. Dunque, sono da considerarsi nulle le clausole contrattuali utilizzate dalla stragrande maggioranza degli istituti di credito, che prevedono la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti. Per capire l’entità del fenomeno, basti pensare che la cessione del quinto rappresenta una delle forme di finanziamento più utilizzate e si parla di milioni e milioni di euro che dovrebbero essere restituiti. Tuttavia, nonostante l’obbligo esista in Italia dal 1993, ancora oggi le banche non procedono spontaneamente al rimborso degli oneri e i consumatori sono costretti a rivolgersi a un Tribunale per vedersi riconosciuto quanto, invece, spetta loro per legge”.

Qui la sentenza in pdf:

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