Anche il Tribunale di Mantova si esprime a favore della “Lexitor”

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Dal Tribunale di Mantova una nuova pronuncia a sostegno della “Lexitor”. Con sentenza del 2 febbraio 2021, Giudice Francesca Arrigoni, viene riconfermato che, nel caso di estinzione anticipata del contratto di prestito contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutti i costi connessi alla erogazione del credito, compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, (cd. up front).


La presente controversia verte sulla nota questione della applicabilità della sentenza Lexitor ai due finanziamenti contro cessione del quinto di cui è causa; si tratta di questione ancora oggetto di acceso contenzioso, verso la quale tuttavia si tende ad avere apporccio favorevole, come dimostrato dall’orientamento del Collegio di coordinamento dell’ABF nella decisione 11 dicembre 2019, n. 2625, a cui si affiancano numerose recenti decisioni della giurisprudenza.

Nel quadro normativo di riferimento, occorre prendere in considerazione:


– l’art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo): “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.


– il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell’ordinamento italiano la predetta Direttiva 2008/48, tra l’altro introducendo l’art. 125 sexies TUB, che prevede “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.


– la lettura offerta dalla Banca d’Italia di tale disposizione, sin dalle Disposizioni sulla trasparenza del 9.2.2011, è stata volta a distinguere tra le commissioni relative a prestazioni non rimborsabili – c.d. up front –  (per esempio le spese d’istruttoria o di stipula del contratto) e quelle c.d. recurring volte a coprire i rischi trattenuti e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri.

– sentenza della Corte di Giustizia dell’11/9/2019 nella causa C – 383/18 (c.d. sentenza Lexitor) che ha, invece, dichiarato: “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Giudice, nello specifico, ha ritenuto di condannare l’istituto bancario al rimborso di tutte le somme dovute al momento della estinzione anticipata dei contratti di cui è giudizio, con applicazione del criterio proporzionale (e in luogo del diverso criterio di riduzione progressiva adottato dall’ABF).

Quanto al criterio per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo criterio scelto per il rimborso dei costi recurring, (ovvero quello proporzionale o pro-rata temporis), non rivenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito.
Tale conclusione pare in realtà quella adottata dalla Corte di Giustizia, ove la stessa sposa la tesi che il riferimento alla vita residua del contratto vada letto nel senso del metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere alla riduzione, ovvero prendendo in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e riducendone poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto.


La sentenza condanna dunque la Banca al pagamento della somma di euro 5.138,59 al consumatore. Ecco dunque un nuovo caso che si inserisce nel ventaglio, ormai ampio, di pronunce favorevoli alla sentenza Lexitor.

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