A partire da martedì 28 febbraio, giorno dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, ai sensi del decreto legislativo 149/2022, il procedimento dinanzi al giudice di pace cambierà radicalmente. Il processo conoscerà, in sostanza due tipologie di novità: la prima riguarda strettamente la competenza per valore che passerà, per le cause relative ai beni mobili da € 5.000 ad € 10.000, mentre per quanto concerne le cause relative a danni di circolazione stradale da € 20.000 ad € 25.000; la seconda novità, ben più complessa, riguarda il rito, cui saranno applicate le nuove forme del procedimento semplificato di cognizione.
Il rito davanti al giudice di pace, com’è noto, è disciplinato nel libro II (del “procedimento di cognizione”), titolo II (del “procedimento dinanzi al giudice di pace”), dagli artt. 311-322 del codice di procedura civile. Il titolo è composto da 3 capi: il primo, riguardante le disposizioni comuni, è rimasto invariato; il secondo, riguardante il processo dinanzi al pretore, è stato da tempo abrogato; ed infine il terzo è stato quasi integralmente riformato.
Il processo sarà previsto in forma telematica ma fino a luglio 2023, salvo decreti correttivi, il deposito degli atti e l’estrazione delle copie rimarranno cartacei.
Partendo dalla fase introduttiva del procedimento, gli articoli 316-318 c.p.c. sono stati riformati per rendere il nuovo rito compatibile con le disposizioni del procedimento semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281-decies a 281-terdecies c.p.c., dunque, la domanda non sarà più presentata con l’atto di citazione ma con ricorso dinanzi al giudice di pace.
Inoltre, è stato modificato il contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta in base al principio di chiarezza e sinteticità degli atti ed al fine di addivenire alla prima udienza con la piena definizione del thema decidendum e del thema probandum.
L’art. 318 cpc, infatti, dispone che la domanda venga proposta con ricorso sottoscritto a norma dell’art. 125 c.p.c., contenente, dunque l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto.
Entro 5 giorni dalla designazione del Giudice, ai sensi dell’articolo 281 undecies c.p.c., questi dovrà emettere un decreto ove è indicata la data di prima comparizione e il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza.
L’attore si costituisce con il deposito del ricorso notificato, o il processo verbale a norma dell’art. 316 c.p.c., unitamente al decreto notificato al convenuto e la relata di notifica, mentre il convenuto si costituisce con la comparsa di risposta e, se necessaria, per entrambi, la procura.
Durante la prima udienza, come previsto dall’articolo 281 duodecies c.p.c., il giudice, come di consueto, tenta la conciliazione o, in virtù della modifica del terzo comma dell’art. 320 c.p.c., se la causa non risulta essere matura si procede con l’istruttoria, oppure in alternativa si rimette la causa in decisione: le parti sono dunque tenute già durante la prima udienza a dedurre le prove negli scritti difensivi, o richiedere un breve termine per integrare le istanze istruttorie e le difese.
Sempre a norma dell’articolo 320 c.p.c. c. 3, le parti, durante la prima udienza, possono proporre eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o eccezioni proposte dalla controparte. Il giudice potrà, a questo punto, anche su richiesta delle parti, disporre i termini per il deposito di due memorie integrative: un termine di venti giorni per precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e documenti e un termine di dieci giorni per le repliche e le richieste di prova contraria. Questi termini sono perentori e non è prevista la fissazione di una nuova udienza a valle delle memorie.
Infine, la fase decisoria è regolata dall’articolo 321 c.p.c. che dispone la decisione ai sensi dell’articolo 281 sexies, c.p.c., dunque, il modello rimane identico a quello previsto in seguito alla discussione orale dinanzi al tribunale in composizione monocratica.